Art. 2868 – Codice civile – Beneficio di escussione

Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui [2808 comma 2] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se un immobile è gravato da ipoteca, il rischio non scompare con il passaggio di proprietà.
  • L'ipoteca segue l'immobile, non la persona: anche se compri, il bene resta vincolato e può essere espropriato se il debito non viene pagato.
  • Molti pensano che il pagamento del debito basti a chiudere tutto, ma la cancellazione dell'ipoteca è un passaggio distinto che va verificato.
  • Se ci sono più ipoteche, conta l'ordine: chi è iscritto prima ha priorità sul ricavato, e questo incide direttamente sulle garanzie dei creditori.

Massime correlate

Cass. civ. n. 7876/2023

Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.

Cass. civ. n. 7249/2020

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la "res" del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione a precetto formulata dai terzi intimati deducendo di non avere accettato l'eredità del datore di ipoteca sul bene indicato in precetto). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017).

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