Art. 2868 – Codice civile – Beneficio di escussione

Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui [2808 comma 2] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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