Art. 2880 – Codice civile – Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito [2878 n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione ed'interruzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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