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Art. 2881 — Nuova iscrizione dell’ipoteca

Art. 2881 — Nuova iscrizione dell’ipoteca

Salvo diversa disposizione di legge [ 1197 3, 1276, 2926 2, 2927 2 ], se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca [ 2879 ], e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14337/2000

A norma dell’art. 2881 c.c., l’ipoteca che è venuta meno a seguito della cancellazione, può essere nuovamente iscritta con un nuovo grado nella prelazione se il titolo giustificativo di essa — nel caso di specie il contratto di mutuo — non è estinto.

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