Art. 2885 – Codice civile – Cancellazione sotto condizione

Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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