Art. 2899 – Codice civile – Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [2891; 569 c.p.c.], non può rinunziare alla sua ipoteca [2879] sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione [563 c.p.c.], qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di un altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi [2852 ss.].
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se un immobile è gravato da ipoteca, il rischio non scompare con il passaggio di proprietà.
- L'ipoteca segue l'immobile, non la persona: anche se compri, il bene resta vincolato e può essere espropriato se il debito non viene pagato.
- Molti pensano che il pagamento del debito basti a chiudere tutto, ma la cancellazione dell'ipoteca è un passaggio distinto che va verificato.
- Se ci sono più ipoteche, conta l'ordine: chi è iscritto prima ha priorità sul ricavato, e questo incide direttamente sulle garanzie dei creditori.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi