Art. 2902 – Codice civile – Effetti

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto [71 l. fall.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5649/2023

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.

Cass. civ. n. 20315/2022

Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris".

Cass. civ. n. 16614/2021

L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.

Cass. civ. n. 7408/2021

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando essa sia proposta dalla curatela del fallimento di una società per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto con cui la fallita, allorché era "in bonis", aveva concesso ipoteca volontaria su un immobile di sua proprietà promesso in vendita, a garanzia del finanziamento ottenuto dal promittente acquirente per poter stipulare il contratto definitivo, poi effettivamente concluso, non integra "mutatio libelli" in appello l'individuazione dell'"eventus damni" non più nella costituzione del vincolo ipotecario sul patrimonio immobiliare della società ma nella perdita, da parte del fallimento e della massa creditoria, del residuo credito, meramente chirografario, derivante dall'intervenuta vendita, atteso che lo scopo della azione revocatoria non è quello, meramente fittizio, di "recuperare" al patrimonio del debitore i beni alienati ma quello di assoggettarli alle azioni (genericamente intese) del creditore danneggiato, sicché la revocatoria dell'atto di costituzione di ipoteca, nella suddetta ipotesi, assicura la "fruttuosità" dell'azione eventualmente esperibile verso la controparte contrattuale della società fallita, una volta rimossa la ragione di preferenza del terzo garantito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/04/2018).

Cass. civ. n. 3676/2011

L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari.

Cass. civ. n. 1941/1993

Con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso; in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal subacquirente.

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