Art. 2901 – Codice civile – Condizioni

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto [1183, 1186; 67 l. fall.].

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [2652 n. 5, 2690; 64 l. fall. ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25450/2025

In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusione istruttoria di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.

Cass. civ. n. 24003/2025

Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.

Cass. civ. n. 23041/2025

L'applicabilità all'azione revocatoria fallimentare del regime dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. non comporta che il curatore possa proporre l'azione nei confronti dei terzi subacquirenti, ma soltanto che possa provare la malafede dei predetti e, quindi, la consapevolezza della lesione arrecata alla par condicio creditorum dall'acquisto effettuato dal dante causa.

Cass. civ. n. 20896/2025

In caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto.

Cass. civ. n. 19650/2025

In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione.

Cass. civ. n. 30510/2023

In tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, in capo al terzo acquirente di un immobile – convenuto, insieme al proprio dante causa, in un giudizio ex art. 2901 c.c. -, l'interesse a proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'incremento di valore conseguito dal cespite per effetto di lavori di ristrutturazione).

Cass. civ. n. 28141/2023

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione. (Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento).

Cass. civ. n. 25883/2023

Nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti.

Cass. civ. n. 25687/2023

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.

Cass. civ. n. 25361/2023

La costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l.fall.

Cass. civ. n. 25209/2023

L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.

Cass. civ. n. 19319/2023

La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.

Cass. civ. n. 16680/2023

L'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente, l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi).

Cass. civ. n. 15275/2023

In ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti con cui un fideiussore aveva conferito i propri beni in un fondo patrimoniale e in un "trust" potesse essere precluso dalla proposizione, da parte di quest'ultimo, dell'eccezione riconvenzionale di nullità dei contratti di garanzia per abuso del diritto).

Cass. civ. n. 9609/2023

al pagamento delle spese processuali, fosse necessaria la prova del "consilium fraudis" del debitore, non riscontrato nel caso di specie).

Cass. civ. n. 9536/2023

L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene.

Cass. civ. n. 9458/2023

Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".

Cass. civ. n. 8447/2023

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria.

Cass. civ. n. 8445/2023

In tema di azione revocatoria, l'accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis", contenuto in una sentenza, non ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti, in ragione della diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, dovendo l'elemento soggettivo essere valutato in relazione allo specifico atto di disposizione di cui è stata chiesta la revoca.

Cass. civ. n. 7876/2023

Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.

Cass. civ. n. 6795/2023

Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall'art. 66 l.fall., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall'attore originario.

Cass. civ. n. 6384/2023

L'azione revocatoria non può essere esercitata nei confronti delle delibere di società di capitali aventi efficacia endosocietaria, trattandosi di atti privi di effetti esterni sulla garanzia patrimoniale generale della società, rispetto ai quali la normativa di riferimento contempla specifiche ipotesi di tutela dei terzi. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto la delibera modificativa dello statuto di una società consortile con la quale l'obbligo, per i soci, di rimborsare annualmente, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, il sopravanzo delle spese rispetto ai ricavi era stato sostituito dalla mera possibilità di operare in tal senso, in virtù di apposita delibera assembleare).

Cass. civ. n. 5816/2023

facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.

Cass. civ. n. 5736/2023

L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.

Cass. civ. n. 4668/2023

In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..

Cass. civ. n. 4049/2023

La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).

Cass. civ. n. 2552/2023

È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie).

Cass. civ. n. 1414/2023

In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile.

Cass. civ. n. 1228/2023

Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.

Cass. civ. n. 524/2023

In caso di fallimento della società, l'azione revocatoria ex art. 66 l.f. può essere esercitata dal curatore, quale rappresentante contemporaneamente sia della massa dei creditori, sia del debitore fallito, anche a tutela della pretesa creditoria dei dipendenti della società a titolo di trattamento di fine rapporto determinato dal fallimento, assumendo rilievo, ai fini della sussistenza del carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo del debitore, non il momento dell'esigibilità di tale credito (da individuarsi con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato), ma il fatto che quest'ultimo matura (ed è perciò certo nell'"an" e liquido nel "quantum") con il progressivo svolgimento del rapporto stesso; pertanto il curatore deve allegare e dimostrare: sia la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole; sia, in deroga ai principi generali, l'idoneità dello stesso a mutare, qualitativamente o quantitativamente, il patrimonio residuo del debitore e a rendere impossibile o più difficile, per natura e dimensioni, il soddisfacimento dei creditori e, quindi, provare che il credito azionato, ancorché inesigibile per essere il relativo rapporto di lavoro, in quel momento, ancora in corso di svolgimento, è rimasto pregiudicato nei termini suindicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori preesistenti all'atto impugnato, in quanto il curatore non aveva provato l'inadeguatezza del patrimonio residuo della società poi fallita, ritenendo che non fossero all'uopo valorizzabili i crediti da trattamento di fine rapporto dei dipendenti siccome sorti in epoca successiva all'atto di cessione).

Cass. civ. n. 11858/2011

Il terzo subacquirente di un immobile può intervenire nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del suo dante causa e di chi aveva a questi venduto il bene, non solo per far valere l'insensibilità del proprio acquisto rispetto all'eventuale sentenza di accoglimento, ma anche per sostenere le ragioni del proprio dante causa rispetto alla domanda revocatoria. Nel primo caso, il terzo subacquirente assume la veste di interventore autonomo, in quanto fa valere un diritto proprio; nel secondo assume invece la veste di interventore adesivo dipendente, ed è di conseguenza privo di legittimazione ad impugnare la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria, ove il suo dante causa vi abbia prestato acquiescenza.

Cass. civ. n. 6486/2011

Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.

Cass. civ. n. 18369/2010

L'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente.

Cass. civ. n. 19234/2009

Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla costituzione in pegno, da parte di una società già in crisi, delle quote di partecipazione in altra società, a garanzia di preesistenti debiti del gruppo verso il creditore, con conseguente vincolo di indisponibilità pressoché definitivo di parte determinante dell'attivo e contributo causale al proprio fallimento).

Cass. civ. n. 16464/2009

A norma dell'art. 2901, primo comma, c.c., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l'immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicché il creditore chirografario che agiva in giudizio, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, ben difficilmente avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito).

Cass. civ. n. 5359/2009

La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto non provata la "participatio fraudis" del terzo, in un caso in cui il responsabile di un grave sinistro stradale, dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado al risarcimento dei danni e nelle more del giudizio di appello, si era spogliato di tutti i propri beni immobiliari in favore della figlia e delle nuore).

Cass. civ. n. 1968/2009

Sia l'azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. "revocatoria risarcitoria" (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all'azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. Ne consegue che in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la "scientia fraudis" del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il "consilium fraudis".

Cass. civ. n. 26331/2008

Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell' eventus damni (nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva fondato l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 legge fall. solo sulla sproporzione tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato in una alienazione immobiliare intervenuta cinque anni prima del fallimento).

Cass. civ. n. 20002/2008

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. (Nella fattispecie la ragione di credito consisteva nella restituzione di una somma pagata in conto prezzo dal promissario acquirente di una vendita immobiliare non seguita da contratto definitivo per intervenuta cessione a terzi).

Cass. civ. n. 13404/2008

Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo; in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode.

Cass. civ. n. 16986/2007

In tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni la cui sussistenza il curatore deve provare, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la valutazione della Corte di merito, secondo la quale l'atto di compravendita di immobile, pur provocando una variazione qualitativa del patrimonio, rappresentava, per un'impresa sociale di costruzioni di immobili, lineare espressione dell'attività).

Cass. civ. n. 15880/2007

In tema di azione revocatoria, condizione essenziale della tutela in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio per motivazione insufficiente la sentenza impugnata, ha negato che potesse ravvisarsi tale condizione in un caso di domanda proposta dal coniuge che aveva solo chiesto, in sede di giudizio di separazione, senza però ottenere un corrispondente e definitivo provvedimento del tribunale, di divenire assegnatario della casa coniugale contro l'acquirente dell'immobile venduto dal coniuge, già titolare dello stesso, al fine di inibire all'acquirente di chiederne la consegna, non potendo, oltretutto, il consilium fraudis fondarsi esclusivamente sulla consapevolezza della derivazione del danno dal trattarsi di diritto all'abitazione della casa coniugale sorto con il matrimonio e la nascita di una figlia).

Cass. civ. n. 13972/2007

L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che, nell'accogliere l'azione revocatoria avverso le donazioni compiute dal debitore in favore dei propri eredi legittimi, aveva ritenuto che i beni donati non fossero mai usciti dal suo patrimonio e che, pertanto, una volta aperta la sua successione, i donatari, mantenendone il possesso senza avvalersi del beneficio dell'inventario, avessero manifestato la volontà di accettare l'eredità).

Cass. civ. n. 7507/2007

In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente. prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Cass. civ. n. 5105/2006

In tema di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto di compravendita posto in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito, è correttamente motivata la sentenza di merito che abbia individuato la prova della scientia fraudis nel comportamento degli acquirenti, i quali, pur consapevoli che sull'immobile acquistato gravavano iscrizioni ipotecarie di rilevante importo, si siano accontentati della mera assicurazione del venditore che i debiti erano estinti e che avrebbe provveduto a cancellare le ipoteche entro un termine di gran lunga successivo alla stipulazione, senza neppure fare riferimento ad un'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile. Infatti, nonostante l'apparente diversità delle locuzioni usate nei nn. 1 e 2 dell'art. 2901 c.c., la posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore, nel senso che l'accoglimento della domanda è subordinato alla prova, che può essere offerta anche a mezzo di presunzioni, della coscienza di ledere la garanzia dei creditori, oltre che della previsione del danno arrecato a questi ultimi dall'atto, richiedendosi a tal fine una conoscenza effettiva di tale pregiudizio, e non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità dello stesso.

Cass. civ. n. 19963/2005

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari.

Cass. civ. n. 2748/2005

Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile.

Cass. civ. n. 19131/2004

L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito e la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine; pertanto, qualora sia accolta la domanda, deve ritenersi valida l'ipoteca che il creditore abbia iscritto successivamente al compimento dell'atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell'azione revocatoria e il grado dell'ipoteca è quello della sua iscrizione.

Cass. civ. n. 9440/2004

Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in massima — in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società — le S.U. hanno annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria).

Cass. civ. n. 6511/2004

Necessario presupposto dell'azione revocatoria è l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione, non anche che il credito sia «liquido», ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile, non rilevando tale requisito neppure ai fini della sussistenza del «pregiudizio delle ragioni creditorie», che non richiede un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il pericolo che l'azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa. Ne consegue che la sentenza del giudice di merito che statuisce sulla domanda revocatoria e rimette la causa in istruttoria per la determinazione del credito ha carattere definitivo e la riserva d'appello formulata dalla parte soccombente nella successiva udienza, deve considerarsi priva di effetto.

Cass. civ. n. 3981/2003

... l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'eventus damni.

Cass. civ. n. 9349/2002

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Cass. civ. n. 7484/2001

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso, potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali. Pertanto, con riguardo alla posizione del fideiussore i cui atti dispositivi sono soltanto assoggettabili al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto, pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta «dolosa preordinazione».

Cass. civ. n. 7127/2001

L'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere ex art. 2932 c.c. esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi.

Cass. civ. n. 7452/2000

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la definizione della controversia sul credito che costituisce il presupposto dell'azione non integra un antecedente logico giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, né è necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Cass. civ. n. 7262/2000

In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. (Omissis).

Cass. civ. n. 1804/2000

L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni; anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e perla quota di loro spettanza.

Cass. civ. n. 12144/1999

In tema di , azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di «credito», comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori compresi quelli meramente eventuali.

Cass. civ. n. 3113/1997

Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale (art. 2901 nn. 1 e 2 c.c.) che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio di questi dell'azione pauliana, sono in re ipsa.

Cass. civ. n. 8188/1994

In tema di azione revocatoria, la diminuzione del patrimonio del debitore può realizzarsi anche dando vita ad un negozio complesso — ossia ad un negozio costituito da tanti rapporti (ancorché coinvolgenti altri soggetti oltre all'alienante o al cedente ed all'acquirente o al cessionario), che pur ricollegandosi a schemi negoziali distinti, siano legati da un rapporto di interdipendenza e tutti rivolti al perseguimento di un solo e particolare scopo — oppure ad una serie di negozi collegati (nella specie, si trattava di valutare le seguenti operazioni: a) il recesso di un soggetto da una cooperativa edilizia; b) la rinuncia alla restituzione del credito acquisito nei confronti della cooperativa, a favore della figlia e l'accettazione di quest'ultima; c) l'accettazione della cessione da parte della cooperativa, ai sensi dell'art. 1264 c.c.; d) la richiesta della figlia per l'ammissione alla cooperativa; e) l'accoglimento ditale domanda; f) la compensazione tra il credito della figlia nei confronti della cooperativa ed il debito della prima, quale nuova socia, per i dovuti conferimenti sociali).

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