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Art. 2905 — Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

Art. 2905 — Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [ 671 c.p.c. ].

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7214/2009

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 cod. civ comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell’art. 2852 cod. civ., l’ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest’ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l’efficacia del contratto “inter partes”, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l’inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l’art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.

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Cass. civ. n. 15605/2002

Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.

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Cass. civ. n. 9346/2002

Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

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Cass. civ. n. 4389/1999

Alla luce del generale obbligo di particolare correttezza e diligenza che grava sulla banca nella esecuzione dei contratti con i clienti, l’art. 1836 c.c. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attività strumentali necessarie a garantire l’effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere-dovere di esercitare il controllo sulla legittimazione del presentatore e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione — agli opportuni accertamenti (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall’obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che giustamente il giudice di merito aveva ritenuto la responsabilità della banca, che aveva rimborsato libretti al portatore a persona non identificata diversa dal depositante, nonostante che quest’ultimo fosse deceduto a seguito di delitto, fosse stato emanato e portato a conoscenza della banca un provvedimento di sequestro penale di tutti i cespiti patrimoniali del defunto, le somme prelevate fossero assai ingenti).

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Cass. civ. n. 9142/1993

La disposizione dell’art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all’eredità che è a qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, è considerato erede puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell’inventario nel termine prescritto, non è applicabile (anche ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione dei legittimari) nell’ipotesi di eredità devolute ai minori, posto che nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d’inventario non può avvenire, a norma dell’art. 489 c.c., se non al compimento di un anno dalla maggiore età, restando escluso che, una volta che l’inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all’art. 485 citato, ma in costanza della minore età del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età.

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