Art. 2917 – Codice civile – Estinzione del credito pignorato

Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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