Art. 2916 – Codice civile – Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione [509 c.p.c.] non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali [2818], iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, [2762, 2766 comma 3] se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1027/2025
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 5508/2021
Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.
Cass. civ. n. 23667/2017
Ai sensi dell'art. 2916 c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile anche al sequestro conservativo ex art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti verso il sequestrante. Conseguentemente la somma ricavata dall'esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e di quelli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa.
Cass. civ. n. 5511/2000
Nel concordato preventivo, sia esso remissorio-solutorio che con cessione dei beni, i limiti alla generale opponibilità ai creditori degli atti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio sono solo quelli previsti dagli artt. 167 e 168 della legge fallimentare (che riguardano solo gli atti successivi all'apertura della procedura). Pertanto deve escludersi che, dopo la ammissione del debitore al concordato preventivo e la conseguente temporanea improseguibilità della esecuzione individuale ai sensi del primo comma dell'art. 168 della legge fallimentare, permangano ancora a vantaggio di tutti i creditori gli effetti conservativi del pignoramento singolare e che, quindi, l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, ma prima dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non sia opponibile alla massa di creditori, non potendo trovare applicazione, con riferimento a tale procedura concorsuale, l'art. 2916 n. 1) c.c., che stabilisce la inefficacia (relativa) delle ipoteche sorte dopo il pignoramento.