Art. 2916 – Codice civile – Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione [509 c.p.c.] non si tiene conto:
1) delle ipoteche, anche se giudiziali [2818], iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, [2762, 2766 comma 3] se questa ha luogo dopo il pignoramento;
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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