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Art. 2953 — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

Art. 2953 — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2003/2017

La sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere “di condanna”, come esplicitamente sancito dall’art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l’esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall’ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inidonea, ai fini di tale conversione rispetto alle conseguenti differenze retributive, una sentenza che si era limitata ad attestare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato).

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Cass. civ. n. 23397/2016

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo

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Cass. civ. n. 16730/2016

In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l’inapplicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio.

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Cass. civ. n. 21623/2015

La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato (nella specie, avente ad oggetto la revoca del beneficio dell’agevolazione prevista in materia d’imposta di registro per l’acquisto della prima casa) non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l’esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità.

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Cass. civ. n. 4574/2015

In tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 cod. civ. ove la definitività dell’accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti.

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Cass. civ. n. 286/2015

La responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l’unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l’identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate, sicché, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio.

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Cass. civ. n. 15765/2014

La prescrizione decennale da “actio iudicati”, prevista dall’art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato.

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Cass. civ. n. 27674/2013

La sentenza penale, con la quale è stata dichiarata la prescrizione dei reati in materia di evasione di accisa sul consumo di gas metano per uso domestico, destinato, invece, ad autotrazione (e soggetto, quindi, ad un’aliquota di imposta più elevata), da un lato, non incide sul potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria, che viene meno solo per effetto di una pronuncia assolutoria e, dall’altro, non concretandosi in un accertamento del credito erariale o in una condanna dell’imputato al pagamento dell’imposta evasa, non comporta nemmeno l’applicabilità del termine di prescrizione decennale, secondo la disciplina dell'”actio iudicati” dettata dall’art. 2953 cod. civ., al posto di quello trentennale previsto dall’art. 19 del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (applicabile “ratione temporis”).

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Cass. civ. n. 6967/2013

In materia di prescrizione, la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale “ex” art. 2953 c.c. ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (nella specie, per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro).

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Cass. civ. n. 11941/2012

Il diritto di credito dell’Amministrazione finanziaria in relazione a tributi e sanzioni, quando sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, anche se per esso la legge preveda specificamente un termine più breve, perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione, trova applicazione la disciplina dell'”actio iudicati” dettata dall’art. 2953 c.c. (Fattispecie relativa a crediti derivanti da fatto illecito del contribuente in materia di imposte sulla fabbricazione degli oli minerali).

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Cass. civ. n. 6077/2010

In tema di tributi doganali, una volta che sia stata respinta, con sentenza passata in giudicato, l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti medesimi non si prescrive nel termine di cinque anni, previsto dall’art. 84 del d.p.r. n. 43 del 1973, ma entro quello più lungo di dieci anni, previsto dall’art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell’opposizione, alla quale va riconosciuta la funzione di accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dall’Amministrazione finanziaria con l’ingiunzione.

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Cass. civ. n. 25790/2009

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c.. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.

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Cass. civ. n. 13333/2009

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, applicabile “ratione temporis”, nel prevedere che le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all’Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro 1131 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, non si riferisce soltanto agli avvisi di accertamento non impugnati dal contribuente, ma riguarda anche la riscossione conseguente a decisioni delle commissioni tributarie sull’impugnazione dell’avviso di accertamento divenute definitive, con la conseguente inapplicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., riferibile all”‘actio indicati”.

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Cass. civ. n. 5441/2006

Il diritto dell’assicuratore che si surroga nei diritti del proprio assicurato verso il terzo responsabile del danno dal predetto assicurato subito per effetto di un sinistro derivante dalla circolazione stradale, in relazione al quale l’assicuratore ha pagato l’indennità, si prescrive, come quello del danneggiato, non più nel termine biennale a norma dell’art. 2947 secondo comma c.c. bensì ai sensi dell’art. 2953 c.c. nel termine di dieci anni ove, nei confronti del detto responsabile sia stata pronunciata (anche dal giudice penale) sentenza di condanna generica al risarcimento del danno passata in giudicato, la cui data ne segna la decorrenza.

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Cass. civ. n. 8154/2003

Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l’accertamento dell’obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum.

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Cass. civ. n. 4966/2001

L’obbligazione risarcitoria scaturente dall’illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto della pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell’art. 2953 c.c.

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Cass. civ. n. 3727/2000

La sentenza di condanna generica passata in giudicato — attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all’obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata — determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l’assoggettamento dell’azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all’art. 2953 c.c.

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Cass. civ. n. 33544/1999

In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni; al suddetto termine prescrizionale, in ragione della sua autonomia, non sono applicabili le norme sulla sospensione riguardanti il termine prescrizionale del diritto originario. (Fattispecie relativa alla mancata applicabilità al credito nascente dal giudicato della sospensione ope legis della prescrizione stabilita per i crediti contributivi dell’Inps e dell’Inail dall’art. 2, comma diciannovesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

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Cass. civ. n. 5762/1999

Il generico riferimento dell’art. 2953 c.c. al «diritto» per il quale sia stabilito un termine di prescrizione breve, come oggetto della conversione di tale termine in quello ordinario decennale, da detta norma disposto a seguito dell’intervento di sentenza di condanna passata in giudicato, consente di ritenere che la conversione scaturente da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale operi anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio.

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Cass. civ. n. 5710/1999

Poiché la ratio dell’art. 2953 c.c. si fonda sull’autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale; pertanto non è applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennaio 1943, n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennità di maternità che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.

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Cass. civ. n. 6757/1996

Il principio per cui in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno — la quale pur difettando dell’attitudine all’esecuzione forzata costituisce una statuizione autoritativa contenente l’accertamento dell’obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum — l’azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c. con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile ha carattere generale e trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna generica sia emessa nel corso di procedimento penale, in favore del danneggiato costituitosi parte civile.

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Cass. civ. n. 2799/1988

Il passaggio in giudicato della sentenza, che, riconoscendo la pari responsabilità dei conducenti di due veicoli coinvolti in un incidente stradale, abbia accolto la domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato nei confronti di uno solo di detti conducenti, condannando questo, in forza della previsione di solidarietà di cui al primo comma dell’art. 2055 c.c., a risarcire per l’intero il danno subito dal terzo, comporta che fazione della società assicuratrice del danneggiante condannato all’integrale risarcimento, volta a conseguire in via di regresso la metà di quanto erogato al danneggiato ai sensi della sentenza stessa, soggiace non alla prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell’art. 2947 c.c., ma alla prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 dello stesso codice.

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Cass. civ. n. 2465/1981

In materia di risarcimento di danni dipendenti dalla circolazione stradale, qualora la sentenza penale divenuta irrevocabile abbia pronunciato anche condanna generica dell’imputato al risarcimento in favore del danneggiato, l’azione diretta alla liquidazione del quantum è soggetta non alla prescrizione biennale prevista dall’art. 2947 c.c., bensì a quella decennale prevista dall’art. 2953 dello stesso codice, in quanto detta pronuncia, pur mancando dell’attitudine all’esecuzione forzata, contiene tuttavia la statuizione della responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra funzione se non di determinare la prestazione sostitutiva dovuta per riparare al pregiudizio economico subito dal danneggiato.

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