Art. 2954 – Codice civile – Prescrizione di sei mesi

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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