Art. 2967 – Codice civile – Effetto dell’impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita [2966], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [2934].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 12901/2024
In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.
Cass. civ. n. 15526/2009
In tema di rimborso dei diritti doganali indebitamente corrisposti in contrasto con norme comunitarie, una volta impedita la decadenza, mediante la proposizione della relativa istanza nel termine di cui all'art. 91 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come interpretato e modificato dall'art. 29. comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'azione giudiziaria volta a far valere il relativo diritto resta soggetta all'ordinario termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.