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Art. 2967 — Effetto dell’impedimento della decadenza

Art. 2967 — Effetto dell’impedimento della decadenza

Nei casi in cui la decadenza è impedita [ 2966 ], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [ 2934 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 27620/2016

È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.

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Cass. pen. n. 20563/2014

Quando il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di archiviazione e ordina di formulare l’imputazione per un reato compreso tra quelli per i quali è prevista la citazione diretta, il pubblico ministero conserva il potere di emettere direttamente il decreto senza dover chiedere la fissazione dell’udienza preliminare, poiché la legge non prevede alcuna deroga espressa rispetto ai criteri generali per la distinzione fra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, né tale schema procedimentale priva l’imputato della facoltà di domandare una verifica della propria posizione prima del rinvio a giudizio, essendo comunque doverosa la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha rilevato l’abnormità dell’ordinanza del giudice del dibattimento che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio emessi dal pubblico ministero senza richiesta di previa fissazione dell’udienza preliminare).

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Cass. civ. n. 15526/2009

In tema di rimborso dei diritti doganali indebitamente corrisposti in contrasto con norme comunitarie, una volta impedita la decadenza, mediante la proposizione della relativa istanza nel termine di cui all’art. 91 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come interpretato e modificato dall’art. 29. comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l’azione giudiziaria volta a far valere il relativo diritto resta soggetta all’ordinario termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

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Cass. civ. n. 24657/2007

I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano pate della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

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Cass. civ. n. 3559/2001

In materia di appalto, l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l’appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all’esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell’insolvenza del debitore e che, d’altra parte, si tratta di un’azione «diretta», incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell’appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l’esecuzione dell’opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all’art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all’attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio.

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Cass. pen. n. 2902/1993

La nullità di un verbale per incertezza assoluta sulle persone intervenute alla redazione dello stesso ovvero per mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, prevista dall’art. 142 c.p.p., rientra tra quelle relative ex art. 181 c.p.p., e, qualora si riferisca ad un verbale redatto nel corso delle indagini preliminari, deve essere eccepita nel termine indicato nell’art. 181, comma secondo, ultimo inciso, c.p.p., ed in particolare, nell’ipotesi di procedimento di riesame di provvedimento impositivo di una misura cautelare, immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti innanzi al tribunale del riesame, a pena di decadenza.

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Cass. civ. n. 76/1976

Il principio stabilito dall’art. 1181 c.c. (facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale) e la regola dettata dall’art. 1455 c.c. (importanza dell’inadempimento, ai fini della risoluzione), operano in due sfere autonome, attenendo il primo al potere del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell’intero, e la seconda al potere del contraente di ottenere la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, nel caso di inadempienza di non lieve entità dell’altra parte. Pertanto, il legittimo rifiuto dell’adempimento parziale, non può costituire elemento giustificativo della risoluzione del contratto, se l’inadempimento sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.

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