Art. 2967 – Codice civile – Effetto dell’impedimento della decadenza

Nei casi in cui la decadenza è impedita [2966], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [2934].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 15526/2009

In tema di rimborso dei diritti doganali indebitamente corrisposti in contrasto con norme comunitarie, una volta impedita la decadenza, mediante la proposizione della relativa istanza nel termine di cui all'art. 91 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come interpretato e modificato dall'art. 29. comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'azione giudiziaria volta a far valere il relativo diritto resta soggetta all'ordinario termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

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