Art. 2934 – Codice civile – Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione [252 disp. att.], quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 comma 2].

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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