Art. 2934 – Codice civile – Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione [252 disp. att.], quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 comma 2].
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23425/2024
La domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilità del ricorso), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Cass. civ. n. 12284/2024
L'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).
Cass. civ. n. 11622/2024
La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.
Cass. civ. n. 6947/2024
In tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, che aveva respinto la domanda per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da evizione del diritto di proprietà superficiaria su un immobile, ritenendo la sua decorrenza dall'avvio del piano di apposizione dell'uso civico sull'immobile e non, invece, dall'esito positivo di detto procedimento, cui era conseguita l'acquisizione al demanio pubblico).
Cass. civ. n. 29859/2023
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario; il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari, trattandosi di intervento chirurgico routinario di osteosintesi).
Cass. civ. n. 24691/2023
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Cass. civ. n. 20455/2023
In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Cass. civ. n. 9100/2023
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Cass. civ. n. 7721/2023
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Cass. civ. n. 4232/2023
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Cass. civ. n. 8640/2020
Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017)
Cass. civ. n. 23669/2016
Il diritto d'uso sulle aree a parcheggio, di cui all'art. 41 "sexies" della l. n. 1150 del 1942, ha natura reale ed è, pertanto, soggetto a prescrizione ventennale, non rientrando tra i diritti indisponibili ex art. 2934, comma 2, c.c., senza che osti a tale conclusione il vincolo pubblicistico di destinazione che connota in via permanente dette aree, giacché, ai fini del corretto assetto urbanistico, è indifferente che di esse fruiscano i proprietari degli appartamenti in relazione ai quali furono calcolate ovvero altri soggetti.
Cass. civ. n. 21885/2011
Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo "ratione temporis" vigente), avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., non è indisponibile e quindi è soggetto a prescrizione; non basta infatti ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, c.c. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine.
Cass. civ. n. 19204/2011
Il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere dell'indisponibilità ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2934 c.c. Ne consegue che, in tema di compravendita immobiliare, decennale è la durata del termine di prescrizione del diritto dell'acquirente ad ottenere l'indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità, atteso che detta omissione costituisce non già un illecito ma un inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di vendita, connaturale alla destinazione abitativa dell'immobile alienato; tale termine decorre dalla stipula del contratto o dal diverso termine indicato dal giudice per l'adempimento.