Art. 2969 – Codice civile – Rilievo d’ufficio

La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice [2938], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione [112 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 8229/2004

Una volta che il giudice sia stato investito da una eccezione (nella specie: di decadenza, ex art. 2969 c.c., dal diritto al rimborso della tassa di concessione governativa) ha anche il potere-dovere di estendere la sua cognizione a tutti i fatti dedotti e provati in corso di causa, indipendentemente dalle dichiarazioni rese o meno a tale riguardo - dall'altra parte in causa, atteso che tale potere-dovere non è di regola in contrasto con il principio dispositivo che regola il processo civile.(Nella specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria pur in presenza di documenti, prodotti in giudizio e rappresentativi di fatti che portavano a respingere l'eccezione di decadenza del diritto del contribuente, solo perché quest'ultimo, in opposizione all'eccezione di controparte, non aveva dichiarato di volersene avvalere).

Cass. civ. n. 6101/1998

Nel rito del lavoro, l'eccezione di decadenza, al pari dell'eccezione di prescrizione, deve essere contenuta nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., ed è tempestivamente proposta anche se il convenuto abbia erroneamente qualificato il termine di decadenza come termine di prescrizione, atteso che è sufficiente che sia stato dedotto il fatto estintivo del diritto o dell'azione sulla base del lasso di tempo trascorso e dell'inerzia dell'attore, spettando al giudice adito qualificare esattamente la natura (prescrizionale o decadenziale) del termine stesso.

Cass. civ. n. 2330/1987

Ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza, di regola, non è rilevabile di ufficio, per cui, in tanto la questione della tempestività dell'azione può sorgere, in quanto l'interessato sollevi la relativa eccezione, la quale deve consistere non solo nella menzione di un fatto storico, ma anche nella chiara, seppure non formale, manifestazione della volontà di avvalersi dell'effetto, estintivo dell'altrui pretesa, che a quel fatto la legge ricollega. (Fattispecie in cui la parte, convenuta con azione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, si era limitata ad esporre, nella parte narrativa delle sue difese scritte, che da oltre tre anni aveva delimitato e recintato il terreno di sua proprietà, senza mai eccepire l'avvenuta decadenza dell'azione ex art. 1168, primo comma, cod. civ.).

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