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Articolo 112 Codice di procedura civile — Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Articolo 112 Codice di procedura civile — Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16853/2018

La locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione. (Nella specie, la contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di operatività dell’art. 19 del d.P.R. n. 509 del 1979, individuata dal giudice di primo grado come regolatrice della pretesa di rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale, è stata ritenuta sufficiente a censurare la relativa statuizione, sulla quale, pertanto, non si era verificato alcun giudicato interno).

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Cass. civ. n. 14077/2018

La modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima – per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell’omessa impugnazione sul punto della parte interessata – solo se detta qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, sicché è consentita la riqualificazione in termini di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., della domanda originariamente qualificata come azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati.

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Cass. civ. n. 11289/2018

La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali “causa petendi” dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.

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Cass. civ. n. 1539/2018

La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia.

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Cass. civ. n. 906/2018

La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione.

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Cass. civ. n. 29733/2017

In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell’art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poiché concerne l’attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d’ufficio alla relativa rivalutazione, purché vi sia stata un’apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l’avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta.

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Cass. civ. n. 28492/2017

Il principio di omnicomprensività della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona comporta la valutazione complessiva dei pregiudizi subiti, con la conseguenza che il giudice d’appello, sollecitato a rivalutare l’adeguatezza della somma globalmente riconosciuta per l’assunta insufficienza della liquidazione di un determinato tipo di pregiudizio, può riconsiderare anche le ulteriori voci di cui il danno non patrimoniale si compone, in funzione della verifica della congruità della liquidazione complessiva operata dal giudice di primo grado, senza che il riequilibrio tra le varie voci di cui si compone il danno non patrimoniale implichi una “reformatio in peius” della sentenza, o un vizio di ultrapetizione.

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Cass. civ. n. 1361/2017

Non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di restituzione di beni oggetto di compravendita dissimulante una donazione, pronunci d’ufficio una condanna del convenuto al pagamento del loro valore, per il caso in cui essi siano già stati alienati, atteso che la reintegrazione per equivalente rappresenta un surrogato legale della reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che nella domanda diretta al trasferimento del bene può ritenersi implicita la richiesta volta all’acquisizione del suo equivalente pecuniario.

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Cass. civ. n. 21524/2015

In tema di vizi della cosa venduta, l’ignoranza incolpevole del venditore, agli effetti dell’art. 1494 c.c., integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, purché risultante “ex actis”.

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Cass. civ. n. 19502/2015

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia “ultra petita” il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni.

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Cass. civ. n. 18243/2015

Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito (nella specie, per irreversibile trasformazione di un’area da parte della P.A.), hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione.

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Cass. civ. n. 17956/2015

La decisione di accoglimento della domanda della parte comporta anche la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità della domanda stessa, avanzata dalla controparte, senza che, in assenza di specifica argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione (nella specie, di inammissibilità dell’impugnazione del lodo) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

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Cass. civ. n. 17899/2015

Il collegamento tra negozi, tutti già dedotti in giudizio, può essere individuato dal giudice di merito anche d’ufficio, rientrando nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea in base all’interpretazione degli atti negoziali sottoposti alla sua attenzione. Ne consegue che l’esistenza del collegamento negoziale non è oggetto di eccezione in senso stretto, ma di mera difesa, deducibile dalla parte convenuta anche con l’atto di appello.

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Cass. civ. n. 14654/2015

L’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (nella specie, mediante le scritture contabili esibite e la consulenza tecnica d’ufficio disposta in ordine a quest’ultime), ancorché la questione non sia stata proposta dal convenuto ai sensi dell’art. 180, comma 2, cod. proc. civ., nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005.

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Cass. civ. n. 13405/2015

Qualora l’appaltatore, in corso d’opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il “pagamento del prezzo” dei lavori già eseguiti, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuta la fondatezza della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone l’impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di “restitutio in integrum” a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento.

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Cass. civ. n. 12953/2015

In tema di rivendicazione, il giudice può riconoscere l’esistenza di una proprietà “pro quota” pure laddove si assuma esistere una proprietà esclusiva, senza con ciò trasmodare dai limiti della domanda, ricorrendo il vizio di ultrapetizione soltanto allorché dalla pronunzia derivino effetti giuridici più ampi di quelli richiesti dall’attore.

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Cass. civ. n. 11377/2015

In tema di contratto stipulato da “falsus procurator”, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte.

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Cass. civ. n. 8872/2015

Nel caso in cui il giudice di merito statuisca su una questione proposta dal ricorrente in primo grado in via incidentale, ritenendola, invece, quale domanda autonoma, sussiste violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sicché la sentenza deve essere cassata per essere incorsa in vizio di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le richieste del direttore amministrativo di un conservatorio di condanna della P.A. a bandire una procedura concorsuale per la copertura del posto e, in via strumentale, di accertare e dichiarare l’illegittimità della già avvenuta nomina di un nuovo direttore amministrativo con contratto individuale, costituissero un’unica domanda).

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Cass. civ. n. 3417/2015

L’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio deve essere pertanto escluso in relazione a una questione esplicitamente o anche implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che è, quindi, suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio, se riprospettata con specifica censura.

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Cass. civ. n. 2687/2015

Integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’omessa pronuncia su un’eccezione di parte, ritualmente sollevata in giudizio, avente ad oggetto la tardiva introduzione, con l’atto di appello, di nuove allegazioni di fatto, che, alterando uno dei presupposti della domanda iniziale, inseriscano nel processo un nuovo tema d’indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che aveva valorizzato a fronte delle lacunose indicazioni, contenute nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado – ai fini dell’individuazione dei fatti determinativi dell’evento lesivo – nuove ed ulteriori circostanze, introdotte in sede di impugnazione, che non si erano risolte in una mera specificazione del “thema decidendum”, ma in un suo sostanziale ampliamento).

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Cass. civ. n. 19304/2014

Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere la domanda che quest’ultima abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità.

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Cass. civ. n. 7809/2014

In tema di violazione delle distanze legali, non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto dell’ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la decisione contenuta nei limiti della più ampia domanda di parte, senza esulare dalla “causa petendi”, intesa come l’insieme delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa.

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Cass. civ. n. 6226/2014

In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire.

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Cass. civ. n. 5952/2014

Il potere del giudice di rilevare d’ufficio le nullità del contratto di assicurazione (nella specie, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell’eccezione (ovvero l’esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all’art. 183 cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 5923/2014

Il potere del giudice di rilievo d’ufficio dell’eccezione non implica il superamento del divieto della scienza privata, occorrendo pur sempre che determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino acquisiti agli atti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il rilievo del giudicato esterno si fondava su una circostanza – l’emissione di una precedente sentenza ormai incontestabile – non dedotta da alcuna delle parti e, quindi, verosimilmente introdotta in giudizio attraverso il ricorso alla scienza privata del giudice, essendo le due decisioni affidate allo stesso relatore).

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Cass. civ. n. 4744/2014

Nel giudizio di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto di condannare l’appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell’opera, lo condanni a pagare la medesima somma a titolo di risarcimento del danno, non ricorrendo un titolo diverso da quello della domanda, poiché il costo dell’eliminazione dei difetti è parte del generico ed onnicomprensivo danno risarcibile.

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Cass. civ. n. 4493/2014

In tema di risoluzione del contratto, incorre in ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento, pronunci la risoluzione consensuale.

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Cass. civ. n. 4205/2014

Mentre nell’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell’ammissibilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 cod. civ., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale.

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Cass. civ. n. 28663/2013

La figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.

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Cass. civ. n. 28660/2013

Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione.

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Cass. civ. n. 25775/2013

L’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l’integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, pertanto, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante.

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Cass. civ. n. 25608/2013

Spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità.

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Cass. civ. n. 25244/2013

L’azione reale di regolamento di confini contiene implicitamente quella personale di apposizione dei termini, quale pretesa accessoria e consequenziale, solo quando manchi un confine certo e determinato e difettino anche i segni esteriori dello stesso per cui, al di fuori di questa ipotesi, e in assenza di esplicita domanda incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che abbia condannato la parte soccombente ad installare sul confine una recinzione.

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Cass. civ. n. 22083/2013

Il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali.

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Cass. civ. n. 21397/2013

La liquidazione d’ufficio di un corrispettivo d’opera in misura inferiore a quella pretesa non richiede una specifica istanza dell’attore, non avendo le parti l’onere di sollecitare il giudice all’esercizio dei suoi poteri officiosi, qual è quello di accogliere la domanda per un importo inferiore rispetto al domandato, ed imponendo la mancanza di convenzione sul corrispettivo, al pari del difetto sulla relativa prova, non già il rigetto della domanda, ma l’accoglimento di questa per un importo minore del preteso, previa determinazione “officio iudicis” in base all’art. 2225 c.c..

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Cass. civ. n. 18602/2013

Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione.

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Cass. civ. n. 12473/2013

Non incorre nel difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice che, in presenza di una domanda che deduce l’invalidità di un testamento olografo sia per incapacità del testatore, sia per la falsità dell’atto, dichiari la nullità dello stesso, avendo accertato la mancanza dell’autografia ed avendo ritenuto assorbente tale causa di nullità rispetto a quella di annullamento per difetto di capacità, in quanto la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell’ambito del “petitum”, le ragioni dell’annullamento e la decisione della domanda assorbente, comportando una tutela più piena, che rende superflua la pronuncia sulla domanda assorbita, ormai non sorretta da alcun concreto interesse.

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Cass. civ. n. 7220/2013

È affetta dal vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., la decisione resa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la quale – revocato parzialmente il provvedimento monitorio – ordini, in assenza di apposita domanda, la restituzione della somma versata in eccedenza in forza di esso, ritenuta la restituzione “necessaria conseguenza” della revoca parziale, atteso, invece, che la domanda di restituzione di una parte della somma compresa nel decreto ingiuntivo presenta una propria autonomia rispetto alla richiesta, sia pur implicita, di revoca parziale del decreto stesso, da rapportarsi alle ragioni su cui l’ingiunto ha fondato i motivi di opposizione.

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Cass. civ. n. 2075/2013

La risoluzione del contratto pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

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Cass. civ. n. 350/2013

La nullità delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell’allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di appello, degli elementi di fatto fondanti la invocata nullità della convenzione di interessi).

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Cass. civ. n. 22893/2012

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli o motore, è rilevabile d’ufficio l’incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell’impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada.

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Cass. civ. n. 22382/2012

Il giudice investito da una domanda di risarcimento del danno ambientale può condannare il responsabile al ripristino dello stato dei luoghi o al risarcimento in forma specifica anche d’ufficio, dovendosi considerare la richiesta di tutela reale, alla stregua delle modifiche della relativa disciplina introdotte dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sempre insita nella domanda risarcitoria.

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Cass. civ. n. 21463/2012

In tema di compravendita, il potere della parte di disporre delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell’azione di garanzia si limita agli elementi costitutivi delle eccezioni stesse, ossia al decorso del tempo e alla volontà di profittare del conseguente effetto estintivo, mentre non concerne l’individuazione del tipo di garanzia applicabile, che è compito del giudice determinare, eventualmente riqualificando la fattispecie dedotta in giudizio (nella specie, garanzia di buon funzionamento, soggetta ai termini ex art. 1512 c.c., in luogo della garanzia edilizia, soggetta ai termini ex art. 1495 c.c.).

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Cass. civ. n. 16450/2012

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere – in base ad apprezzamento di fatto concernente l’interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione – meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l’indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità).

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Cass. civ. n. 13945/2012

Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Pertanto incorre nel vizio di ultrapetizione la decisione che, a fronte di una domanda di risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore e di conseguente condanna al rilascio dell’immobile locato, accolga la domanda di rilascio ritenendo stipulato tra le parti un comodato senza determinazione di durata, atteso che tale decisione pone a suo fondamento un fatto estraneo alla materia del contendere, qual è la richiesta di restituzione del bene ex art. 1810 c.c., introducendo nel processo una “causa petendi” diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda.

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Cass. civ. n. 12218/2012

È viziata da extrapetizione la sentenza che, a fronte di una domanda di ristoro del danno patrimoniale, condanni il convenuto a risarcire anche quello non patrimoniale, a nulla rilevando che l’attore avesse domandato, in via subordinata, la condanna del convenuto al pagamento della “somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa”.

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Cass. civ. n. 9457/2012

Non incorre in extrapetizione il giudice che, adito da alcuni comproprietari per la condanna di un altro comproprietario a restituire loro il bene comune, da questo detenuto (nella specie, per effetto di transazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982), ordini la restituzione del bene “alla comunione”, onde consentire alla comunione stessa di disporre del bene e, attraverso la maggioranza, di goderne, in modo diretto o indiretto.

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Cass. civ. n. 8366/2012

La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un testamento pubblico (nella specie, per la mancata indicazione dell’ora della sottoscrizione), al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un’ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da un’invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l’annullamento, ai sensi dell’art, 606, secondo comma, c.c., ove quest’ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì una questione di qualificazione della domanda di nullità dello stesso.

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Cass. civ. n. 7653/2012

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza impugnata fosse incorsa nel vizio di omessa pronuncia laddove, a fronte della doglianza di illegittimità delle modalità di determinazione della percentuale di ricarico adottate dall’Amministrazione finanziaria per accertare la base imponibile, aveva espressamente affermato la legittimità di criteri seguiti).

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Cass. civ. n. 7268/2012

Il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112 c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.. L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 29849/2011

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, richiesto di emanare sentenza costitutiva che tenga luogo di vendita immobiliare, integri la descrizione dell’immobile offerta dall’attore con i dati catastali evincibili dal preliminare o da altri atti di causa, giacchè egli è tenuto, al fine di garantire la piena corrispondenza della decisione alle sue finalità pratiche, alla specificazione, di significato e portata meramente formali, dei dati (confini ed elementi catastali) occorrenti per la trascrizione dello statuito trasferimento.

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Cass. civ. n. 27648/2011

Non viola il disposto dell’art. 112 c.p.c. la qualificazione, da parte del giudice di merito, della domanda proposta dall’attore come di responsabilità precontrattuale, ancorché nella citazione il medesimo abbia chiesto il pagamento del compenso pattuito nel contratto poi non concluso, in quanto sussista la rappresentazione degli elementi in fatto, idonei a dimostrare la lesione della buona fede tenuta dalla parte istante nel corso della vicenda, e, quindi, la violazione dell’obbligo sancito dall’art. 1337 c.c., la cui fattispecie delinea quel particolare rapporto che, con le trattative, si instaura fra le parti.

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Cass. civ. n. 22529/2011

Non incorre in violazione del principio della domanda, di cui all’art. 112 c.p.c., il giudice che, a fronte di una richiesta di condanna degli enti convenuti “ciascuno per quanto di sua spettanza”, affermi la responsabilità diretta del Comune convenuto, trattandosi di locuzione con cui si rimette al giudice l’individuazione dei soggetti giuridicamente tenuti alla prestazione (nella specie, restituzione e riduzione in pristino di terreni occupati dalla P.A.).

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Cass. civ. n. 20311/2011

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

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Cass. civ. n. 9395/2011

La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell’attore se ne richieda l’adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione e a rilevare d’ufficio le eccezioni che, senza ampliare l’oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto. Ne consegue che quando la domanda sia, invece, diretta a far valere l’invalidità del contratto o a pronunciarne la risoluzione per inadempimento, non può essere dedotta tardivamente un’eccezione di nullità diversa da quelle poste a fondamento della domanda, essendo il giudice, sulla base dell’interpretazione coordinata dell’art. 1421 c.c. e 112 c.p.c., tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell’art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri d’iniziativa officiosa

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Cass. civ. n. 2956/2011

Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, a norma dell’art. 1421 c.c., anche se sia stata proposta la domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione del contratto, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l’assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo; ne consegue che il rilievo di quest’ultima da parte dei giudice dà luogo a pronunzia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia resta commisurata nei limiti della domanda proposta, potendo quindi estendersi all’intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.

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Cass. civ. n. 455/2011

Il giudice di merito ha il potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione; tale potere incontra peraltro il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il “petitum” e la “causa petendi”, senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto. Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. (Nella specie, la Corte di merito, investita della questione avente come presupposto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la illegittimità del licenziamento disposto dalla società datoriale, con conseguente richiesta di reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegra, pur ritenendo la interruzione di fatto del rapporto e la mancanza di prova in ordine al dedotto licenziamento, aveva condannato la società resistente al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, argomentando dalla affermata continuità giuridica del rapporto lavorativo in questione. La S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata ritenendo sussistente il lamentato vizio di ultrapetizione della stessa).

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Cass. civ. n. 25516/2010

Sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. allorché il giudice, a fronte della domanda di nullità, proposta dal fideiussore opponente, di una clausola del contratto di fideiussione e di inefficacia dello stesso, abbia, invece, rilevato d’ufficio la mancanza di prova circa la forma scritta del contratto di conto corrente concluso dal debitore principale e la conseguente nullità del medesimo, ai sensi dell’art. 1421 c.c., posto che, essendo onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.

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Cass. civ. n. 25140/2010

In materia di procedimento civile, sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex art. 112 c.p.c. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, primo comma, c.p.c., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza della lamentata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in presenza della qualificazione, operata del giudice del merito, del fatto storico dedotto, consistente nella pretesa violazione delle prescrizioni dell’art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, unitamente a quelle dell’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, in tema di contenuto delle comunicazioni occorrenti al fine della messa in cassa integrazione dei lavoratori e di mancata indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione).

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Cass. civ. n. 24081/2010

Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, non può essere liquidato d’ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso.

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Cass. civ. n. 23851/2010

I diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l’attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della “causa petendi”, dall’altro il giudice può accogliere il “petitum” in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all’art. 112 c.p.c..

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Cass. civ. n. 16876/2010

Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l’onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel “petitum”.

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Cass. civ. n. 16152/2010

Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l’affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale non si provvedeva al riguardo in mancanza di prova del relativo pagamento).

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Cass. civ. n. 15397/2010

Il danneggiato da un sinistro stradale che intenda invocare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore della r.c.a. del responsabile incorso in c.d. “mala gestio” impropria non ha l’onere di formulare la relativa domanda in modo espresso, potendosi la stessa ritenere necessariamente ricompresa nella richiesta di condanna dell’assicuratore stesso all’integrale risarcimento del danno; al contrario, l’assicurato, il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della r.c.a., per c.d. “mala gestio” propria, ha l’onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda.

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Cass. civ. n. 15375/2010

Il mancato avveramento della condizione sospensiva concreta non un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, che deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte.

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Cass. civ. n. 5842/2010

La richiesta di rinvio alla Corte di giustizia CE su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, in applicazione dell’art. 234 del Trattato CE, non è configurabile come autonoma domanda, rispetto alla quale, nel caso di omessa specifica pronuncia, possa farsi questione del rispetto del principio di cui all’art. 112 c.p.c., ponendo tale richiesta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Ne consegue che la richiesta può essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma – ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività – in un obbligo.

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Cass. civ. n. 3593/2010

Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, qualora l’attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque “alla valutazione equitativa del giudice”, il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacché quella formula in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1126 c.c.

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Cass. civ. n. 3012/2010

Il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il “petitum” e la “causa petendi”. (Nella specie la S.C ha ritenuto, in relazione ad un giudizio per inadempimento contrattuale, che la domanda di risarcimento danni presupponesse quella di risoluzione del contratto, da ritenere proposta anche se non espressa con formula “sacramentale”, perché nel contenuto della domanda originaria ad essa veniva fatto espresso riferimento).

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Cass. civ. n. 26516/2009

La produzione e la vendita di tabacchi lavorati costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c., poiché i tabacchi, avendo come unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé una potenziale carica di nocività per la salute umana; ne consegue che, ove il danneggiato abbia proposto una domanda risarcitoria – ai sensi dell’art. 2043 c.c. – nei confronti del produttore-venditore di tabacco, viola l’art. 112 c.p.c. ed incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che sostituisca a tale domanda quella, nuova e diversa, di cui all’art. 2050 c.c., la quale integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva. (Nella specie, l’originaria domanda risarcitoria era fondata sul carattere ingannevole delle diciture “Light” e “Extra Light” apposte sulla confezione di una marca di sigarette).

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Cass. civ. n. 25055/2009

In tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il giudice di merito che, a fronte di una domanda di simulazione assoluta di un contratto – nella specie vendita di azioni societarie -, ne dichiari invece la simulazione relativa, viola l’art. 112 c.p.c., giacchè quest’ultima azione, essendo diversa dalla prima per “petitum” e “causa petendi”, comporta l’accertamento di fatti nuovi e differenti.

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Cass. civ. n. 23734/2009

In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso – ipotesi regolata dall’art. 1227, primo comma, c.c. – è rilevabile d’ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell’aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione.

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Cass. civ. n. 23490/2009

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia “ultra petita” il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, secondo comma, c.c.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta “sine titulo”) e non del doppio di essa.

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Cass. civ. n. 21930/2009

Non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di merito che a fronte della domanda di accertamento del diritto di proprietà su di un immobile, riconosca invece il diritto di superficie, costituendo questo un “minus” rispetto al primo, perché attiene a facoltà che sono normalmente comprese nella proprietà, dalla quale, per espressa previsione dell’art. 952 c.c., possono essere scorporate, con attribuzione ad un soggetto diverso dal proprietario di una parte soltanto delle facoltà dominicali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’usucapione del diritto di superficie di un lastrico solare in favore della parte che aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione del diritto di proprietà sulla medesima area).

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Cass. civ. n. 10124/2009

Viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., il giudice di merito che, in una causa di risarcimento del danno per sinistro stradale, avendo l’attore chiesto affermarsi la responsabilità del convenuto, conducente della vettura antagonista, solo a titolo di colpa concorrente nella causazione del sinistro, abbia invece ritenuto la responsabilità esclusiva del convenuto medesimo.

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Cass. civ. n. 8527/2009

La novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 – 1235 c.c., poste a raffronto con l’espressa previsione della non rilevabilità d’ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C., verificato, dalla sentenza impugnata e dai contenuti del motivo di ricorso, che gli elementi costitutivi della fattispecie novativa non erano stati ritualmente allegati e sottoposti all’accertamento del giudice, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il socio di una cooperativa, pacificamente non impedito dallo statuto della società, aveva escluso che detto rapporto dovesse ritenersi estinto per effetto della costituzione del rapporto sociale, stante l’ammissibile coesistenza dei due rapporti).

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Cass. civ. n. 5131/2009

In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto,giacchè, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall’attore e l’eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall’attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che – in un giudizio di rivendicazione di un immobile nel quale il convenuto aveva eccepito, fin dalla comparsa di risposta, una situazione possessoria fondata sul principio “possideo quia possideo” – aveva rigettato la domanda nella convinzione che, gravando sugli attori la “probatio diabolica”, questa non fosse stata in concreto conseguita).

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Cass. civ. n. 3357/2009

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u.) per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

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Cass. civ. n. 2558/2009

In tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l’illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione, ne abbia imposto la regolarizzazione invece come “luci”. Diversi sono infatti, i presupposti per l’una e l’altra disciplina, riguardando l’art. 905 cod. civ. le aperture che consentono di “inspicere” e di “prospicere”, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, ed invece gli artt. 901 e 902 cod. civ. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria; così come diversi sono i rimedi, poiché l’inosservanza delle distanze dettate dall’art. 905 cod. civ. può essere eliminata soltanto dall’arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione.

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Cass. civ. n. 1954/2009

Non sussiste il vizio di “extrapetizione” (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell’ opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dell’ ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell’opposizione (o dell’appello dell’opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.

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Cass. civ. n. 1701/2009

Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. Pertanto la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 112 c.p.c..

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Cass. civ. n. 23670/2008

L’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poiché attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il suo difetto, pertanto, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte e non può, quindi, essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 19693/2008

Il provvedimento di riunione di cause, che si adegua al principio dell’economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita incensurabilmente, e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari; conseguentemente, l’omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa, che non risulta tra l’altro sanzionata da nullità, non può assolutamente essere configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

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Cass. civ. n. 16621/2008

Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità (o l’inesistenza ) di un contratto, in base all’art. 1421 c.c., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, l’eventuale nullità dell’atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell’atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d’ufficio, nè può esser dedotta per la prima volta in grado d’appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte. Ne consegue che è consentito al giudice d’appello, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione, rilevare la nullità (o l’inesistenza ) del contratto in base ad una ragione diversa da quella prospettata dall’appellante che sia rimasto soccombente nel primo grado del giudizio contro di lui iniziato per l’esecuzione del contratto, nascendo il potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, anteriormente alla eventuale eccezione di nullità del convenuto, anche se proposta con riconvenzionale o, successivamente, come motivo di gravame. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda, formulata per la prima volta in appello, volta alla declaratoria di nullità delle clausole di un contratto di affitto di fondo rustico nella parte in cui le stesse prevedevano anche un compenso correlato al ricavato della vendita del prodotto legnoso ottenuto dal taglio periodico del bosco, mai effettuato, e aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei tagli ).

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Cass. civ. n. 16017/2008

Mentre l’effetto estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all’intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d’ufficio dal giudice con la conseguenza che incombe alla parte che assuma l’estensione l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità, non è vero il contrario, poiché mentre nel primo caso il giudice che pronunci la nullità dell’intero contratto senza essere stato investito della relativa domanda viola il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, nel secondo caso egli pronuncia pur sempre nei limiti della domanda della parte, accogliendola solo parzialmente.

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Cass. civ. n. 11164/2008

Quando il giudice adito con la prospettazione della idoneità di determinati fatti ad integrare la fattispecie costitutiva di una domanda di tutela del possesso ritiene che essi integrerebbero invece, astrattamente, i fatti costitutivi di una domanda diversa e, anziché limitarsi a rigettare la domanda possessoria, si considera investito della diversa domanda che i fatti prospettati sarebbero stati idonei a integrare e si dichiara incompetente sulla medesima, la decisione così assunta deve ritenersi erroneamente dichiarativa di incompetenza, poiché quella che il giudice ha considerato come qualificazione della domanda non è tale, essendo egli chiamato a decidere solo sulla domanda possessoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale che, investito di una domanda possessoria, ritenendo che la medesima fosse fondata sull’esistenza di un titolo contrattuale agrario, aveva invece dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata agraria ).

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Cass. civ. n. 3863/2008

La domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia. Pertanto, incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che abbia rigettato la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, omettendo l’esame della domanda implicitamente proposta in relazione alla qualifica intermedia. Tale vizio deve essere specificamente denunciato in appello, potendo, il giudice di appello, pronunciare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ed incorrendo, invece, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in caso di pronuncia sulla domanda non espressamente riproposta e da intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2860/2008

I negozi posti in essere dal falsus procurator non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato. Tuttavia, ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal falsus procurator non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto che quest’ultima costituisce un minus rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa.

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Cass. civ. n. 837/2008

Poiché la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche, devolute al giudice, dei fatti che il datore di lavoro ha posto a base del recesso, la impugnazione della sentenza di primo grado che ha dichiarato la legittimità o illegittimità del licenziamento per sussistenza o insussistenza della giusta causa comprende la minor domanda relativa alla declaratoria della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ed abilita il giudice di appello a pronunciarsi in tal senso anche in mancanza di espressa richiesta della parte, senza che vi sia lesione dell’art. 112 c.p.c.

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Cass. civ. n. 24655/2007

Non integra ultrapetizione, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., la fissazione d’ufficio di un termine per l’adempimento della controprestazione nella sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, giacché, non prevedendo l’articolo 2932, secondo comma, c.c., alcun termine per essa, lo stesso deve essere necessariamente stabilito dal giudice secondo la previsione dell’articolo 1183, primo comma, c.c.

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Cass. civ. n. 23909/2007

Qualora il datore di lavoro chieda l’accertamento giudiziale della legittimità del licenziamento intimato al dipendente, la sentenza che in luogo del rigetto della domanda statuisca l’illegittimità del recesso non è affetta da vizio di ultrapetizione, atteso che il richiesto accertamento implica che sia verificata anche la difesa svolta dal convenuto, con la contestazione della fondatezza della pretesa dell’attore, e la adottata declaratoria di illegittimità riflette il risultato di quella verifica.

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Cass. civ. n. 23819/2007

Nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell’immobile; parimenti, nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione della locazione deve ritenersi implicito l’ordine di rilascio dell’immobile locato.

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Cass. civ. n. 21484/2007

In riferimento al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pur dovendosi affermare che al giudice spetta il potere di dare qualificazione giuridica alle eccezioni proposte, tuttavia tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l’effetto giuridico domandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito la quale — in relazione ad una domanda di arretramento di una costruzione fino al limite delle distanze legali —, avendo il convenuto eccepito che la costruzione era stata legittimamente eretta molto tempo prima, aveva qualificato tale eccezione come usucapione dello ius aedificandi a distanza inferiore da quella legale; la S.C. ha rilevato che una simile eccezione è da qualificare come eccezione in senso stretto, la cui rilevabilità d’ufficio è sottratta al giudice).

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Cass. civ. n. 16993/2007

In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d’ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere.

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Cass. civ. n. 15981/2007

La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un contratto, al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un’ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo contratto dipendente da una invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità di un contratto, può pronunciarne l’annullamento, ove quest’ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale, nell’escludere la sussistenza della nullità del contratto individuale di lavoro stipulato tra il presidente in carica della società datrice di lavoro ed un suo dirigente, aveva però omesso di indagare se, in forza delle allegazioni in fatto su cui si fondavano le difese della società in entrambi i gradi del giudizio, potesse invece ravvisarsi una ipotesi di annullabilità del medesimo contratto per conflitto d’interessi ex art. 1394 c.c.).

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Cass. civ. n. 15756/2007

Il principio dell’automatica estensione delle domande (nella specie, di risarcimento) al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, in luogo dell’attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda di risarcimento del danno. Incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni, in questo caso, il terzo intervenuto al risarcimento del danno in solido con il convenuto.

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Cass. civ. n. 15496/2007

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato come il principio del tantum devolutum quantum appellatum che importano il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) oppure di emettere una qualsiasi pronuncia su domanda nuova, non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dalle parti. Non configurano una inammissibile domanda nuova le deduzioni di parte rese in appello, ove non comportino il mutamento del fatto costitutivo oppure del fatto impeditivo, estintivo o modificativo sul quale di fonda la domanda oppure l’eccezione, ma si limitino ad invocarne a sostegno norme giuridiche diverse. (Nella specie, un ente previdenziale aveva fondato la propria pretesa contributiva su norma giuridica diversa da quella invocata nel grado precedente del giudizio, senza che la S.C. ravvisasse mutamento dei fatti dedotti in giudizio).

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Cass. civ. n. 14751/2007

L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l’impugnata sentenza, con la quale il giudice del merito aveva interpretato la domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado come diretta a conseguire il risarcimento dei soli danni all’immagine dell’azienda con sviamento della clientela in conseguenza della condotta molestatrice del convenuto proprietario del locale e denunziata anche con querela in sede penale, indicando puntualmente e analiticamente le ragioni in virtù delle quali era pervenuto a tale qualificazione).

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Cass. civ. n. 14581/2007

Le eccezioni in senso lato, ovvero rilevabili anche d’ufficio, qualora coinvolgano un interesse pubblico in campo processuale (quali le eccezioni di giudicato) possono essere rilevate addirittura in ogni stato e grado del processo, ma se sono relative ad un diritto di carattere sostanziale il cui esercizio in campo processuale non incide in alcun modo su interessi pubblici, quand’anche siano qualificabili come eccezioni in senso lato, hanno una rilevabilità condizionata al rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio. Ne consegue che (fatti salvi casi particolari) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte o comunque non sia risultante dagli atti di causa, e che tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum ed il thema probandum ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183, quinto comma, c.p.c. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad eccezione concernente l’entità del massimale assicurativo ed a questione di tardività della medesima).

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Cass. civ. n. 13705/2007

Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d’appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito. Ne consegue che l’appellante ha l’onere non solo di denunciare e documentare l’esistenza del vizio che inficia la sentenza appellata, ma di indicare, altresì, le ragioni poste a fondamento della domanda non esaminata nel merito, risolvendosi altrimenti la sola prospettazione del vizio di rito in una causa di inammissibilità del gravame, non sussistendo le condizioni per emettere una pronuncia sulla domanda trascurata dal giudice di primo grado.

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Cass. civ. n. 12402/2007

Al giudice compete soltanto il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il giudice stesso può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e anche applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, ma, onde evitare di incorrere nel vizio di ultrapetizione, deve lasciare inalterati sia il petitum che la causa petendi senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (In applicazione di questi principi, la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come istanza di riduzione per lesione di legittima una domanda qualificata dalla parte come petizione di eredità e, in secondo grado, come rivendicazione, per il difetto, anche nelle deduzioni dell’attrice, dei presupposti essenziali di questa domanda, e cioè l’esistenza di una disposizione testamentaria o di una donazione e l’allegazione che, a causa di esse, il legittimario aveva subito una riduzione della sua quota di legittima spettantegli per legge).

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Cass. civ. n. 12084/2007

La mancata statuizione — nel dispositivo della sentenza — in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione.

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Cass. civ. n. 12075/2007

La risoluzione consensuale del contratto non costituisce materia di eccezione in senso stretto, ma è un fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto, che può essere accertato anche d’ufficio dal giudice. (Nella specie, essendo stato accertato il fatto estintivo dell’avvenuta risoluzione del contratto, il giudice ha ritenuto di non poter accogliere la domanda risarcitoria di una delle parti in quanto l’accordo sulla risoluzione del contratto aveva tolto ogni efficacia al fatto costitutivo del diritto al risarcimento).

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Cass. civ. n. 11843/2007

L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.

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Cass. civ. n. 11837/2007

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente il rilievo d’ufficio della questione attinente alla legittimazione ad agire in ogni stato e grado del processo; infatti, la legitimatio ad causam non attiene al merito della causa ma alla regolare instaurazione del contraddittorio, la cui sussistenza può essere accertata dal giudice, sulla base della prospettazione offerta dall’attore, sino alla conclusione del processo, col solo limite del giudicato interno, e senza necessità d’impulso delle parti, senza che ciò arrechi un vulnus al diritto di difesa delle stesse.

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Cass. civ. n. 11460/2007

Qualora l’attore abbia richiesto la condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma a titolo di differenze non corrisposte di canoni di locazione, il giudice del merito non può emanare una condanna generica e rimettere la liquidazione eventuale del credito medesimo al calcolo affidato alle stesse parti in base a criteri parametrici neppure indicati, ma, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deve determinare il credito in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova.

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Cass. civ. n. 11108/2007

Posto, in generale, il principio secondo cui tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze rite et recte acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali, con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in ordine alla sussistenza del titolo — che rappresenta la funzione propria della sua giurisdizione — deve essere compiuta, di norma, ex officio in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, si deve affermare che detto principio trova il suo principale limite — in relazione al disposto dell’art. 112 c.p.c. — nell’inammissibilità della pronuncia d’ufficio sulle eccezioni, perciò denominate «proprie» e specificamente previste normativamente, che possono essere proposte soltanto dalle parti, ricadendo, in virtù di una scelta proveniente dalla legge sostanziale e giustificatesi in ragione della tutela di particolari interessi di merito, nella sola loro disponibilità, ed esse si identificano, nel processo del lavoro, con quelle richiamate negli artt. 416, comma secondo, e 437, comma secondo, c.p.c., rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello di appello. Peraltro, tale limitazione si estende anche a quelle ipotesi di eccezioni in cui l’iniziativa necessaria della parte, a prescindere dall’espressa previsione di legge, è richiesta «strutturalmente» perché il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio, come si verifica con riguardo a tipiche azioni costitutive, nelle quali la scelta del debitore di eccepire o meno il fatto o la situazione giuridica impeditiva o estintiva discende dalla tutela di un interesse di merito dello stesso debitore di adempiere comunque alla pretesa attorea. Alla luce di ciò può asserirsi che non rientra nel novero delle eccezioni che sfuggono al rilievo d’ufficio quella inerente (come nella specie), nelle controversie di lavoro, alla deduzione di inapplicabilità della clausola contrattuale dedotta dal lavoratore, per la cui proposizione, quindi, non si prospetta configurabile la decadenza stabilita dai richiamati artt. 416 e 437 del codice di rito.

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Cass. civ. n. 10825/2007

Nelle obbligazioni di valore, quale quella di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito, gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un’espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno, potendo tale prova essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi, previa valutazione delle circostanze attinenti al caso specifico. (Nella fattispecie, relativa al risarcimento per le lesioni gravi riportate a causa di un incidente stradale, la S.C. ha escluso l’errore della corte di merito per avere questa liquidato, in favore della danneggiata, in mancanza di allegazione e prova, gli interessi per il ritardato pagamento del danno biologico e morale).

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Cass. civ. n. 6945/2007

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. (Nella fattispecie. la S.C. ha ritenuto che fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione la corte di merito che – senza impugnazione sul punto – aveva corretto il metodo equitativo, utilizzato dal primo giudice, per la quantificazione del danno biologico, rideterminato sulla base dei parametri indicati nelle tabelle elaborate dal tribunale competente, «personalizzate» in relazione al caso concreto).

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Cass. civ. n. 6361/2007

Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del «fatto processuale» detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi.

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Cass. civ. n. 5278/2007

Qualora la parte abbia richiesto gli interessi secondo il tasso bancario o comunque superiore, non è viziata da extrapetizione la pronuncia del giudice che li abbia liquidati nella misura legale, essendo una tale richiesta implicitamente contenuta in quella più ampia di pagamento degli interessi secondo un tasso più elevato.

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Cass. civ. n. 4804/2007

L’eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un’eccezione in senso proprio e, pertanto, può essere presa in esame dal giudice, anche d’ufficio, senza bisogno di un’apposita iniziativa della parte interessata, purché i fatti sui quali essa si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo.

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Cass. civ. n. 2746/2007

In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l’ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti — introducendo così nuovi temi di indagine — dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che — fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni —, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda.

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Cass. civ. n. 1087/2007

Soltanto gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice, mentre, in tutti gli altri casi, gli interessi, avendo un fondamento autonomo e integrando obbligazioni distinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono, possono essere riconosciuti solo su espressa domanda degli aventi diritto. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a procedimento avente ad oggetto la domanda, nei confronti di un altro proprietario, di rimborso pro quota delle spese di appalto cui il comproprietario dell’immobile era stato condannato in precedente giudizio).

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Cass. civ. n. 24495/2006

La interpretazione della domanda, in base alla quale il giudice del merito ritenga in essa compresi o meno alcuni aspetti della controversia, spetta allo stesso giudice, ed attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte. Ne consegue che un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sub specie di vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di separazione personale tra coniugi, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che, sulla base della puntualizzazione, testualmente operata dall’appellante in sede di precisazione delle conclusioni — e confermata dall’atteggiamento conciliativo tenuto dalle parti in detta occasione —, secondo cui le domande «in particolare» attenevano alla mera pronuncia della separazione, all’affidamento della figlia ed al pagamento dell’assegno di mantenimento, aveva escluso, ai fini della individuazione del petitum ogni rilievo, ritenendolo generico, del richiamo alle domande contenute nell’atto introduttivo ed agli ulteriori verbali).

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Cass. civ. n. 21745/2006

Il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc ed inde dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime.

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Cass. civ. n. 16961/2006

Nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, qualora una parte, deducendo che la condizione deve considerarsi avverata — ai sensi dell’art. 1359 c.c. — per essere mancata per causa imputabile all’altro contraente, agisca in giudizio chiedendo la condanna di quest’ultimo all’adempimento della prestazione pattuita, incorre in vizio di extrapetizione la sentenza del giudice di merito che, previa affermazione dell’inadempimento del convenuto agli obblighi imposti dal contratto, lo condanni al risarcimento dei danni, sia o meno tale indadempimento collegato alla inosservanza del dovere delle parti — ax art. 1358 c.c. — di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione.

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Cass. civ. n. 13459/2006

In tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l’esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell’art. 112 c.p.c. Tale principio dev’essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev’essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, mentre nel secondo caso può essere riproposta anche nel giudizio di appello.

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Cass. civ. n. 11756/2006

l vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado; la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto. Infatti nel primo caso l’esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata.

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Cass. civ. n. 11039/2006

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) — come il principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.) — non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all’applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall’istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita — diverso da quello richiesto (petitum mediato) — oppure di emettere qualsiasi pronuncia — su domanda nuova, quanto a causa petendi — che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo — anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte — ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio. Coerentemente, il principio — secondo cui l’interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito — non trova applicazione quando si assuma che l’accertamento del giudice di merito, appunto, abbia determinato un vizio — che sia riconducibile alla violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure dell’effetto devolutivo dell’appello — trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.

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Cass. civ. n. 8953/2006

L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata — ed era compresa nel thema decidendum tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie, relativa ad azione di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa, la S.C. ha escluso il vizio di ultrapetizione e confermato la decisione della corte territoriale che, con articolata ed adeguata motivazione, aveva ritenuto che a sostegno della domanda era stata allegata anche la presentazione complessiva della notizia).

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Cass. civ. n. 7247/2006

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l’appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d’ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.

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Cass. civ. n. 5444/2006

La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si coglie, infatti, nel senso che nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello uno dei fatti costituitivi della «domanda» di appello), mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti Cosiddetto principali della controversia.

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Cass. civ. n. 5246/2006

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., va riferito appunto alla domanda, e dunque all’istanza con la quale la parte chiede l’emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicchè non è configurabile un vizio di infrapetizione per l’omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio (nella specie, la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 4925/2006

In tema di danni, il risarcimento per equivalente costituisce un minus rispetto al risarcimento in forma specifica. Pertanto, qualora il danneggiato abbia domandato solo il risarcimento in quest’ultima forma, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2058 c.c., per il quale può disporsi il risarcimento per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, — disposizione che è applicabile anche in caso di responsabilità contrattuale —, il giudice può condannare d’ufficio al risarcimento per equivalente senza incorrere nella violazione dell’articolo 112 c.p.c.

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Cass. civ. n. 4828/2006

Quando l’attore, con l’atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l’attribuzione di una somma determinata, ovvero dell’importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all’esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall’istante, ma acclarata come a quest’ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.

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