Art. 112 – Codice di procedura civile – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23745/2025
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti nel solo caso in cui l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in carenza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda.
Cass. civ. n. 14689/2025
In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.
Cass. civ. n. 14571/2025
Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).
Cass. civ. n. 14562/2025
In tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere che abbia ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, a cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrono vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli.
Cass. civ. n. 10966/2025
La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.
Cass. civ. n. 10435/2025
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).
Cass. civ. n. 10290/2025
In tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che non aveva riportato, per la parte di interesse, la sentenza di primo grado, così precludendo la verifica della decisività della questione su cui la sentenza di appello gravata aveva asseritamente omesso di pronunciarsi).
Cass. civ. n. 10248/2025
Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Cass. civ. n. 10145/2025
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, dichiarata la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente, aveva erroneamente ricondotto ad una richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la domanda dei promittenti alienanti relativa ai frutti per l'anticipato godimento dell'immobile).
Cass. civ. n. 9909/2025
Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
Cass. civ. n. 9431/2025
Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.
Cass. civ. n. 8514/2025
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
Cass. civ. n. 2033/2025
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
Cass. civ. n. 1470/2025
A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richieta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.
Cass. civ. n. 1469/2025
La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).
Cass. civ. n. 644/2025
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il rimborso di somme pagate per IRPEF e ILOR per un importo maggiorato rispetto all'originario petitum, richiesto per la prima volta dal contribuente in sede di ricorso per riassunzione a seguito di annullamento con rinvio in precedenza disposto).
Cass. civ. n. 25860/2024
Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Cass. civ. n. 25710/2024
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
Cass. civ. n. 24656/2024
In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che l'inadempimento del diverso contratto di assistenza medica per la cura di una infezione fosse lo sviluppo di un fatto precedente, relativo ad un intervento chirurgico, rispetto al quale unicamente l'attore aveva dedotto l'inadempimento della struttura sanitaria).
Cass. civ. n. 21798/2024
La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva accolto la domanda in considerazione della mera mancata contestazione della "liceità del diritto di veduta", da parte del convenuto, pur in assenza di una compiuta e specifica allegazione del titolo posto a fondamento del preteso diritto).
Cass. civ. n. 20392/2024
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello rigetti il gravame proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella dell'appellante, ma conforme a diritto, non si ha violazione dei principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. ed il soccombente, se intende ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha l'onere di proporre specifica e valida impugnazione della lettura della sentenza di primo grado adottata dal giudice di appello, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza d'appello che aveva interpretato la sentenza di primo grado come accertamento, ex art. 615 c.p.c., dell'estinzione dei crediti erariali per prescrizione quinquennale, in quanto il ricorrente non aveva censurato la lettura data dal giudice d'appello).
Cass. civ. n. 19241/2024
Il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso. Ed invero, l'utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto lo ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze.
Cass. civ. n. 18652/2024
In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".
Cass. civ. n. 18222/2024
L'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 17178/2024
Nell'esame di un'eccezione di ultrapetizione il giudice deve valutare gli elementi che emergono dagli atti di causa e non dalle prove documentali, a nulla rilevando la mancata disponibilità nel fascicolo di parte dei documenti prodotti in primo grado e non depositati in appello.
Cass. civ. n. 16867/2024
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nel caso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto la compensazione delle spese di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui sia stata richiesta la compensazione delle spese, la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali risulta emessa oltre i limiti della domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato).
Cass. civ. n. 15470/2024
Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale).
Cass. civ. n. 15100/2024
L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo).
Cass. civ. n. 14676/2024
La sentenza conclusiva del giudizio di rettificazione ex art. 204 del r.d. n. 1775 del 1993 può essere impugnata con ricorso per cassazione, ove se ne deduca l'erroneità in punto di diritto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione, con cui si lamentava, quale error in procedendo, che la sentenza del TSAP, pronunciata all'esito del giudizio di rettificazione, aveva travisato il contenuto della decisione da rettificare, ritenendo implicitamente rigettate alcune domande che, invece, non erano state neanche esaminate).
Cass. civ. n. 14331/2024
Nel processo tributario, la decisione di merito che si pronuncia su un rapporto tributario diverso da quello accertato nell'atto impositivo impugnato o, comunque, prescindendo del tutto dalla motivazione dell'atto impositivo impugnato, incorre nel vizio di ultrapetizione, previsto dall'art. 112 c.p.c., poiché il giudizio tributario, pur configurandosi come impugnazione-merito, deve restare entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi tempestivamente e ritualmente formulati dal contribuente.
Cass. civ. n. 48/2022
In tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, sul soccombente non grava l'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, ma è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha precisato che, a fronte di una decisione di primo grado che, decidendo sulla revocatoria di rimesse in conto corrente, ha rigettato la domanda per difetto di scientia decoctionis, senza nulla dire sulla revocabilità delle rimesse, l'appellante correttamente può limitarsi a sostenere, nel giudizio di impugnazione, che la banca fosse consapevole della situazione di decozione del correntista). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2014).
Cass. civ. n. 651/2022
L'omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al "decisum". Infatti, gli artt. 91 -98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali.(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata che, nell'accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite). (Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CHIETI, 15/07/2020).
Cass. civ. n. 30303/2021
L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/01/2014).
Cass. civ. n. 459/2021
In tema di giudizio di cassazione, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., mentre è suscettibile di determinare vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la pretermissione da parte del giudice del fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2018).
Cass. civ. n. 1616/2021
Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione. (La S.C., nell'enunciare il detto principio, ha escluso che ricorresse la violazione dell'art. 112 c.p.c. in un caso in cui il ricorrente si era lamentato che il giudice del merito, chiamato a decidere sull'osservanza dei termini previsti per l'azione di garanzia per i vizi, non aveva "fatto buon uso dei suoi poteri di indagine sui beni oggetto della compravendita"). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2015).
Cass. civ. n. 2830/2021
Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/11/2017).
Cass. civ. n. 4487/2021
Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017).
Cass. civ. n. 5257/2021
Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/09/2019).
Cass. civ. n. 5832/2021
In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di applicazione della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce inammissibile "mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017).
Cass. civ. n. 12159/2021
Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2018).
Cass. civ. n. 14410/2021
Nel caso in cui giudice di primo grado, dopo aver preso la causa in decisione, l'abbia rimessa sul ruolo al fine di esercitare il potere di cui all'art. 213 c.p.c. per acquisire d'ufficio atti o documenti che la parte era in condizione di produrre in giudizio, e successivamente, all'esito di ulteriore rimessione in istruttoria, abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice d'appello, ove la questione risulti ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, sul rilievo della inutilizzabilità della documentazione illegittimamente acquisita d'ufficio in prime cure, nonché della nullità derivata della disposta C.T.U., deve riportare il processo allo stato in cui si trovava al momento della prima rimessione sul ruolo, decidendo nel merito allo stato degli atti, o rimetterlo, a sua volta, in istruttoria, esercitando i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., eventualmente disponendo nuova consulenza tecnica. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2018).
Cass. civ. n. 16608/2021
Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/10/2019).
Cass. civ. n. 17463/2021
L'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/05/2019).
Cass. civ. n. 20363/2021
L'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. (Fattispecie in tema di accertamento sintetico del reddito in cui il contribuente lamentava, in sede di legittimità, l'omesso esame da parte della CTR del reale prezzo di acquisto del credito fondiario in contestazione senza aver precisato nel ricorso per cassazione come lo avesse provato, donde la rilevata aspecificità della critica). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/12/2013).
Cass. civ. n. 27169/2021
La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 36353/2021
Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito.(Nella specie, la S.C. ha escluso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, potesse essere rilevata d'ufficio la nullità del licenziamento disciplinare, intimato da organo incompetente ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, tardivamente eccepita, non risultando acquisite le circostanze di fatto relative all'organizzazione interna dell'ente ed alle modalità con cui era stato adempiuto l'obbligo di previa individuazione dell'UPD). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/07/2019).
Cass. civ. n. 36659/2021
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/03/2020).
Cass. civ. n. 39376/2021
Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2016).
Cass. civ. n. 40896/2021
In tema di contratto di collaborazione autonoma, la nullità per difetto di forma scritta non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in seno alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma occorre la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla rilevando che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento di fatto e, dall'altro, dev'essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/07/2015).
Cass. civ. n. 2153/2020
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/07/2015).
Cass. civ. n. 2334/2020
In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso il vizio di omessa pronuncia nella sentenza del giudice di appello che confermando la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'atto di intervento, ha ritenuto assorbite le questioni sulla legittimazione passiva e sulla integrità del contraddittorio sollevate dallo stesso interveniente appellante). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/08/2018).
Cass. civ. n. 3893/2020
Sebbene sia consentito al giudice d'appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attività gli è vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione, debba prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado. Pertanto, una volta che un contratto di garanzia sia stato qualificato come fideiussione tipica dal giudice di primo grado, è viziata da ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice d'appello lo qualifichi come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sul contenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice di prime cure. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2017).
Cass. civ. n. 3968/2020
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice - che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento - integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l'impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/03/2018).
Cass. civ. n. 8819/2020
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, non essendo tra loro sovrapponibili, ma i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello "status" di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando poi al giudice qualificare detti fatti ai fini della riconduzione all'una o all'altra forma di protezione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/08/2019).
Cass. civ. n. 9692/2020
Nell'azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un'unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l'elemento identificativo soggettivo delle "personae" è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo, non modifica le potenzialità difensive della controparte ed è connessa a quella originaria in termini di "alternatività". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2016).
Cass. civ. n. 10069/2020
La domanda di demolizione di una costruzione per la generica violazione delle norme in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronunciarsi sulla legittimità dell'opera avuto riguardo alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma anche dal confine, nonché a quelle stabilite della normativa cosiddetta antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, senza per questo incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016).
Cass. civ. n. 27704/2020
In tema di esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, il giudice di legittimità può ritenere fondata la questione sollevata nel ricorso per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la S.C. possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di un'eccezione in in senso stretto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/12/2016).
Cass. civ. n. 29920/2020
L'eccezione di estinzione del credito per rinunzia al diritto e, in particolare, per remissione del debito rientra nel novero di quelle che possono essere proposte soltanto dalle parti non potendo il giudice rilevarle d'ufficio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 30/04/2015).
Cass. civ. n. 5402/2019
Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica).
Cass. civ. n. 5153/2019
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.