Art. 814 – Codice civile – Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 28227/2023
In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, l'ordinanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico costituisce, ai sensi dell'art. 241, d.lgs. n. 163 del 2006, titolo esecutivo, il quale, anche nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 53 del 2010, è opponibile dalla parte interessata e contestabile senza limiti in giudizio.