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Art. 815 — Beni mobili iscritti in pubblici registri

Art. 815 — Beni mobili iscritti in pubblici registri

I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16235/2011

L’applicazione della regola “possesso vale titolo” nell’ambito degli acquisti “a non domino” è estensibile anche ai beni mobili suscettibili di iscrizione nei pubblici registri qualora la situazione possessoria si sia verificata prima della registrazione; essa, tuttavia, può essere dichiarata solo su specifica richiesta della parte che la invoca, previo accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni richieste dalla legge, vale a dire la presenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l’avvenuta consegna del bene e la buona fede dell’acquirente.

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