Art. 819 – Codice civile – Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi [818]. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri [247, 863 cod. nav.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23984/2023
In tema di arbitrato, in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda in pendenza del giudizio arbitrale il trasferimento dell'azione civile in sede penale, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale in cui vi sia costituzione di parte civile, stante la disciplina generale dei rapporti tra gli arbitri ed autorità giudiziaria prevista dall'art. 819 ter c.p.c., è disciplinato dalle stesse regole che governano il rapporto tra procedimento arbitrale e procedimento civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il giudizio arbitrale e la medesima causa venga instaurata davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile, il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione di parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, tale giudizio non è neppure sospeso.
Cass. civ. n. 14186/2023
L'eccezione di compromesso per arbitri esteri integra una questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza che la accolga è impugnabile con l'appello e non con il regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c.
Cass. civ. n. 20287/2017
La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito.