Art. 820 – Codice civile – Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa [516 c.p.c.]. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura [771 comma 1, 1348, 1472; 531 c.p.c.].
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali [1224], i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita [1861], il corrispettivo delle locazioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9362/2025
Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione; ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione.
Cass. civ. n. 5978/2024
In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del condividente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il condividente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.
Cass. civ. n. 28605/2023
In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.
Cass. civ. n. 35210/2021
Il comproprietario che sia risultato assegnatario del bene a seguito del giudizio di primo grado e che, tuttavia, non ne tragga diretto godimento, per non essergli quello rilasciato dal condividente che ne ha abbia la concreta disponibilità, ha diritto a conseguire da quest'ultimo i frutti del bene medesimo, maturati dopo la sentenza di primo grado, considerando che il protrarsi del giudizio in sede di impugnazione - e, con esso, della privazione del godimento del bene, in considerazione della natura costitutiva della sentenza di scioglimento della comunione che, per il prodursi dei suoi effetti, presuppone, anche relativamente al diritto al rilascio del bene, il passaggio in giudicato - non può pregiudicare il diritto dell'avente diritto di pretendere le rendite che gli sono dovute.
Cass. civ. n. 27617/2020
Nel giudizio di appello, se, in primo grado, è stato chiesto il pagamento dei frutti civili scaduti - quali sono le somme dovute a titolo di canone - è consentito domandare gli ulteriori frutti maturati dopo la sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 17876/2019
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/05/2014).
Cass. civ. n. 5504/2012
I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Cass. civ. n. 5391/2012
Il contratto avente per oggetto lo sfruttamento di una cava non può essere inquadrato nello schema della vendita immobiliare, ove ad esso sia apposto un termine finale, attesa l'impossibilità tecnico-giuridica, nel nostro ordinamento, di una vendita sottoposta a termine finale per l'inammissibilità della proprietà temporanea, essendo invece esso tipicamente sussumibile, ai sensi degli artt. 820 e 1615 c.c., nella figura del contratto di affitto. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la clausola della temporaneità aveva significato dirimente per escludere l'inquadramento della fattispecie nel contratto di vendita immobiliare, anche in presenza della previsione della rinuncia all'ipoteca legale).