Art. 820 – Codice civile – Frutti naturali e frutti civili

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.

Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa [516 c.p.c.]. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura [771 comma 1, 1348, 1472; 531 c.p.c.].

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali [1224], i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita [1861], il corrispettivo delle locazioni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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