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Art. 825 — Diritti demaniali su beni altrui

Art. 825 — Diritti demaniali su beni altrui

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [ 823 ], i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 28632/2017

Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un’utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione.

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Cass. civ. n. 4851/2016

La cosiddetta “dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che i privati avessero inteso destinare le aree di loro proprietà all’uso, come strada, dei soli proprietari e utenti degli edifici, costruiti o da costruire, sui diversi lotti fronteggianti, con conseguente illegittimità della condotta del Comune che, occupandole, ne le aveva sottratto ai proprietari realizzandovi opere stabili che ne avevano mutato irreversibilmente la conformazione).

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Cass. civ. n. 4207/2012

La “dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù, postula un comportamento ad uso pubblico, del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tale comportamento potesse essere ravvisato nel fatto che il proprietario, pur consentendo il passaggio pubblico su una strada privata di accesso ad alcuni edifici e di collegamento tra due strade pubbliche, aveva tuttavia contestato l’abusiva ingerenza del Comune che l’aveva asfaltata e denominata).

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Cass. civ. n. 20138/2011

Le servitù di uso pubblico possono essere acquistate mediante il possesso protrattosi per il tempo necessario all’usucapione anche se manchino opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, essendo il requisito dell’apparenza prescritto dall’art. 1061 c.c. soltanto per le servitù prediali.

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Cass. civ. n. 354/2011

Un’area privata può ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio, allorché sussista non solo l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, e la sussistenza di un titolo valido a sostenere l’affermazione di un diritto di uso pubblico, ma anche l’ulteriore requisito dell’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso il requisito dell’oggettiva idoneità a soddisfare un fine di pubblico interesse con riferimento ad una mulattiera di montagna di ridottissime dimensioni ed assai scoscesa, su cui non era consentito un transito generalizzato di mezzi agricoli).

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Cass. civ. n. 11346/2004

Ai fini dell’assoggettamento per usucapione di un’area privata ad una servitù di uso pubblico, è necessario che l’uso risponda alla necessità ed utilità di un insieme di persone, agenti come componenti della collettività, e che sia esercitato continuativamente per oltre un ventennio con l’intenzione di agire uti cives e disconoscendo il diritto del proprietario.

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Cass. civ. n. 15111/2000

La dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico consiste nel comportamento del proprietario che, pur se non intenzionalmente diretto alla produzione dell’effetto di dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettività assoggettandolo al correlativo uso che ne perfeziona l’esistenza senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale ovvero ablatorio al fine di soddisfare un’esigenza comune dei membri della collettività uti cives indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che l’anima. La volontarietà del comportamento è ravvisabile anche quando il privato proprietario con il non far cessare l’uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attività diversamente finalizzata, manifesti chiaramente per facta concludentia l’intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettività così da rendere legittimo l’uso pubblico della medesima.

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Cass. civ. n. 12181/1998

La cosiddetta dicatio ad patriam ha, come suo indefettibile presupposto, l’asservimento del bene all’uso pubblico nello stato in cui il bene stesso si trovi, e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni quali quelle conseguenti alle irreversibili trasformazioni che caratterizzano il (diverso) istituto dell’accensione invertita.

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Cass. civ. n. 5312/1998

Perché un’area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio è necessario che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato. Deve, pertanto, escludersi l’uso pubblico del passaggio quando questo venga esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione.

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Cass. civ. n. 9903/1995

Le servitù di uso pubblico possono costituirsi anche mediante dicatio ad patriam a favore di una comunità indeterminata di soggetti considerati uti cives, su beni di proprietà privata per fini di pubblico interesse, corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali e pertanto postulano che il bene privato abbia caratteristiche intrinseche identiche a quelle di un bene demaniale, giacché altrimenti non sarebbe idoneo a fornire le medesime utilità.

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Cass. civ. n. 4755/1995

L’assoggetamento di un’area ad una servitù di uso pubblico per effetto del possesso, richiede: a) la generalità di uso da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives, ossia quali titolari di un interesse generale; b) l’oggettiva idoneità del bene che si pretende gravato all’attuazione di un fine di pubblico interesse, che può consistere anche nella mera comodità; c) il protrarsi del possesso per il tempo previsto dalla legge per l’ususcapione.

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Cass. civ. n. 5452/1989

Per la costituzione di una servitù di pubblico passaggio su un fondo privato — il cui accertamento è compito esclusivo del giudice di merito — è necessaria la prova specifica di un effettivo e pacifico uso della strada da parte della generalità dei cittadini, con l’acquiescenza del proprietario, non essendo sufficiente, per ritenere la sussistenza di un uso generale così ampio di un bene privato, che le singole utilizzazioni dedotte a prova dell’esistenza della servitù si risolvano in sporadici episodi svoltisi in maniera discontinua e per tolleranza dei legittimi proprietari.

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