Art. 838 – Codice civile – Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

Salve le disposizioni delle leggi penali [499 c.p.] e di polizia [nonché le norme dell'ordinamento corporativo] e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se pensi che essere proprietario significhi poter fare qualsiasi cosa del tuo bene, ti sbagli: la proprietà è tutelata, ma è anche limitata da regole precise.
  • Molte controversie nascono da regole ignorate: distanze tra edifici, alberi troppo vicini al confine, vedute invasive — problemi che emergono solo quando il conflitto è già aperto.
  • Puoi diventare proprietario anche senza un contratto, attraverso l'usucapione: ma solo se il possesso è continuato, pacifico e conforme a determinati requisiti, spesso difficili da dimostrare.
  • Lo Stato può espropriarti del bene per pubblica utilità: non è una scelta arbitraria, ma una procedura che deve rispettare presupposti rigorosi e garantire un indennizzo adeguato.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Cass. civ. n. 301/1983

Non sono in contrasto con l'art. 42 cost. le norme del d. lgs. lgt. 19 ottobre 1944, n. 279, come integrato e modificato dal d. lgs. lgt. 26 aprile 1946, n. 597, dal d. lgs. C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89, dal d. lgs. C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710, dalla l. 18 aprile 1950, n. 199 e dall'art. 27 l. 11 febbraio 1971, n. 11, che hanno previsto l'espropriazione di terre incolte non con finalità sanzionatorie nei confronti dei proprietari, ma in considerazione del fatto obiettivo della non coltivazione o della insufficiente coltivazione dei terreni agricoli.

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