Art. 838 – Codice civile – Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

Salve le disposizioni delle leggi penali [499 c.p.] e di polizia [nonché le norme dell'ordinamento corporativo] e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Corte cost. n. 301/1983

Non sono in contrasto con l'art. 42 cost. le norme del d. lgs. lgt. 19 ottobre 1944, n. 279, come integrato e modificato dal d. lgs. lgt. 26 aprile 1946, n. 597, dal d. lgs. C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89, dal d. lgs. C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710, dalla l. 18 aprile 1950, n. 199 e dall'art. 27 l. 11 febbraio 1971, n. 11, che hanno previsto l'espropriazione di terre incolte non con finalità sanzionatorie nei confronti dei proprietari, ma in considerazione del fatto obiettivo della non coltivazione o della insufficiente coltivazione dei terreni agricoli.

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