Art. 839 – Codice civile – Beni di interesse storico e artistico

Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico [Cost. 9 comma 2] sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se pensi che essere proprietario significhi poter fare qualsiasi cosa del tuo bene, ti sbagli: la proprietà è tutelata, ma è anche limitata da regole precise.
  • Molte controversie nascono da regole ignorate: distanze tra edifici, alberi troppo vicini al confine, vedute invasive — problemi che emergono solo quando il conflitto è già aperto.
  • Puoi diventare proprietario anche senza un contratto, attraverso l'usucapione: ma solo se il possesso è continuato, pacifico e conforme a determinati requisiti, spesso difficili da dimostrare.
  • Lo Stato può espropriarti del bene per pubblica utilità: non è una scelta arbitraria, ma una procedura che deve rispettare presupposti rigorosi e garantire un indennizzo adeguato.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Cass. civ. n. 13779/2007

In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l'amministrazione esercita il diritto di prelazione segna il passaggio allo Stato della proprietà del bene (artt. 32 terzo comma della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 65 secondo comma del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 - applicabili "ratione temporis"), mentre il pagamento del prezzo in favore dell'avente diritto non integra condizione o requisito di detto trasferimento, salva restando, ove l'amministrazione medesima non provveda nei modi e nei termini all'uopo prescritti, la sua responsabilità quale debitrice inadempiente. (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 aprile 2002).

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