Art. 857 – Codice civile – Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo [947].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 21403/2025
Ai fini della classificazione catastale, nell'ambito delle attività dei consorzi di bonifica occorre distinguere fra gli impianti il cui utilizzo è strettamente funzionale alla finalità pubblicistica di bonifica, che discende direttamente dalle previsioni di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e gli impianti che, invece, ineriscono ad attività prettamente commerciali e industriali svolte dal consorzio, non giustificando di per sè le generali finalità istituzionali dell'ente il classamento dei beni di cui è titolare nella categoria E.
Cass. civ. n. 326/1998
In base all'unica disciplina organica della bonifica integrale - "che si trova nelle disposizioni del R.D. n. 215 del 1933, come integrato da leggi più particolari successivamente intervenute" -, le opere di bonifica, intese come complesso di interventi "speciali" relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore vengono distinte in opere "di competenza dello Stato", necessarie "ai fini generali della bonifica", eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati, ed opere "di competenza privata", cioè di competenza dei proprietari, in quanto "di interesse particolare dei propri fondi", rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto "necessarie ai fini della bonifica", ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato. E, poiché fanno parte dei principii fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale, sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale) ed opere di competenza privata, sia il connesso duplice carattere di consorzi e, in particolare, la loro qualificazione come enti a struttura associativa, solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale.
Cass. civ. n. 66/1992
In materia di bonifica le Regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (vedi massima B), nonché della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (cosiddetto comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attività di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nell'attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attività di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attività di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attività di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attività stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.