Art. 857 – Codice civile – Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo [947].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 18352/2023
In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.
Cass. civ. n. 35979/2022
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Cass. civ. n. 37800/2022
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Cass. civ. n. 15219/2019
Qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni. (Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 15/09/2015).
Cass. civ. n. 7662/2005
L'istituto di credito, che abbia pagato un assegno bancario di conto corrente, su di esso tratto, alterato nell'importo, è responsabile verso il traente del pagamento della maggior somma risultante dall'alterazione ove questa sia rilevabile con l'uso della normale diligenza, senza poter invocare la decadenza del correntista ex art. 1832 c.c. (richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dal successivo art. 1857), dal diritto di impugnare le partite incluse negli estratti-conto, in quanto l'intestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio di detto diritto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano; né la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga per ciò"nuovo"e, come tale, incontestabile.
Cass. civ. n. 326/1998
In base all'unica disciplina organica della bonifica integrale - "che si trova nelle disposizioni del R.D. n. 215 del 1933, come integrato da leggi più particolari successivamente intervenute" -, le opere di bonifica, intese come complesso di interventi "speciali" relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore vengono distinte in opere "di competenza dello Stato", necessarie "ai fini generali della bonifica", eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati, ed opere "di competenza privata", cioè di competenza dei proprietari, in quanto "di interesse particolare dei propri fondi", rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto "necessarie ai fini della bonifica", ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato. E, poiché fanno parte dei principii fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale, sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale) ed opere di competenza privata, sia il connesso duplice carattere di consorzi e, in particolare, la loro qualificazione come enti a struttura associativa, solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale.
Cass. civ. n. 66/1992
In materia di bonifica le Regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (vedi massima B), nonché della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (cosiddetto comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attività di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nell'attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attività di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attività di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attività di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attività stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.