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Art. 947 — Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Art. 947 — Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell’art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12062/2014

Nel regime anteriore a quello introdotto all’art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell’art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.

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Cass. civ. n. 2314/2008

In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell’alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 — 947 c.c. (nel testo precedente alla novella introdotta con legge 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile ratione temporis qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d’acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l’opera dell’uomo.

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Cass. civ. n. 2608/2007

L’intervento antropico sul corso di un fiume comportava — nel vigore del testo dell’art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (priva di efficacia retroattiva) — la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con la conseguenza che, pur rimanendo esclusa l’accessione automatica dello stesso al suolo dei proprietari rivieraschi, il medesimo poteva costituire oggetto di usucapione da parte di coloro che lo avessero posseduto uti domini. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio riferibile al previgente art. 947 c.c., ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata con la quale era stato individuato, nei richiamati termini, il regime giuridico del terreno residuato all’alveo originario del fiume dopo l’opera dell’uomo, riconoscendosene, perciò, la possibilità dell’acquisto per usucapione, di cui erano stati completamente riscontrati i presupposti).

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Cass. civ. n. 11101/2002

Ai sensi dell’art. 947 c.c., nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali; con la conseguenza che gli appezzamenti di terreno rientranti, in quanto posti al di sotto della quota dell’altezza di piena ordinaria, nel perimetro dell’invaso naturale di un lago, non perdono la loro natura di beni demaniali se, per effetto di successivo innalzamento dipendente da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche, vengano a trovarsi al di sopra di tale quota, essendo in tal caso rimesso alla scelta del soggetto titolare del demanio il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno — che era, ma non è più al di sotto della quota limite dell’alveo del lago — per acquisirlo al patrimonio disponibile. Le disposizioni degli artt. 3 e 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»), sostitutive degli artt. 946 e 947 c.c. — le quali escludono la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito sia di eventi naturali che di fatti artificiali indotti dall’attività antropica — sono prive di efficacia retroattiva.

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Cass. civ. n. 300/1997

La modifica non transitoria, in conseguenza di bonifica, del corso di un fiume comportava — nel vigore del testo dell’art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (norma priva di efficacia retroattiva) — la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con esclusione dell’accessione automatica al suolo dei proprietari rivieraschi.

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