Art. 859 – Codice civile – Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato [860].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9369/2024
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 29464/2018
Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza dalla girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia" od altra equivalente - comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne valere i relativi diritti, con la conseguenza che l'incasso del denaro pagato dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Ne deriva che, in caso di fallimento del cliente, l'azione revocatoria fallimentare esperibile dal curatore può avere ad oggetto il negozio di sconto bancario, avuto riguardo al tempo della sua conclusione, non anche il pagamento (successivamente) effettuato all'istituto di credito dal debitore cartolare.
Cass. civ. n. 14226/2014
Il contratto di sconto bancario delle cambiali rilasciate al venditore dall'acquirente di alcuni macchinari industriali ricorrendo al finanziamento previsto dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini), non è funzionalmente collegato a quello traslativo della proprietà dei predetti beni, dovendo escludersi che la validità di quest'ultimo condizioni la validità del primo. Trattasi, infatti, di contratto del tutto autonomo rispetto all'originaria compravendita, in cui l'osservanza dello specifico regime previsto dagli artt. 1, 2, 3, 6 e 10 della legge n. 1329 cit., relativo all'individuazione delle macchine mediante contrassegno contenente gli elementi identificativi della compravendita e dei contraenti, da trascriversi sulle cambiali, è finalizzato esclusivamente a garantire il venditore, che può subire effetti pregiudizievoli dalle modalità agevolate di finanziamento dell'acquirente dei macchinari, ed incide unicamente sulla riconoscibilità del privilegio speciale normativamente previsto sui beni oggetto del trasferimento, non già sulla facoltà delle parti, nei limiti della loro autonomia negoziale, di concludere un valido contratto di sconto cambiario anche in assenza del menzionato privilegio.
Cass. civ. n. 12079/2013
In caso di sconto, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata è subordinato all'inadempimento del debitore ceduto.
Cass. civ. n. 6687/2006
In tema di sconto bancario, nel caso in cui lo scontatario, nel girare le cambiali alla banca, risulti il primo e l'unico girante, e non abbia pertanto alcuna azione di regresso da esercitare a seguito del mancato pagamento, ma solo l'azione diretta nei confronti dell'emittente, il diritto della banca alla restituzione dell'importo anticipato non è subordinato alla levata del protesto, il quale, avendo la funzione di accertare l'inadempimento del debitore principale ai soli fini dell'esercizio delle azioni di regresso, non è necessario nella specie, in quanto l'unica azione che lo scontatario può esercitare una volta tornato in possesso dei titoli è fatta salva dalla legge indipendentemente dall'adempimento di tale specifica formalità.
Cass. civ. n. 13823/2002
Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell'erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell'inadempienza del terzo. Mentre deve considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall'imprevedibilità e dall'arbitrarietà.
Cass. civ. n. 4163/1990
In tema di sconto bancario, l'obbligo di restituzione dello scontatario (ex causa od in via di regresso) è sospensivamente condizionato al mancato pagamento del debitore ceduto. Pertanto, mentre l'insolvenza di quest'ultimo, con decadenza del termine prefisso a suo favore, può ripercuotersi sull'obbligazione del primo, implicando avveramento della condizione di quell'obbligo di restituzione (sempre che lo scontante abbia vanamente richiesto il pagamento al debitore o questi debba considerarsi comunque inadempiente), il medesimo obbligo di restituzione resta insensibile all'eventuale insolvenza dello scontatario, non essendo configurabile la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., rispetto ad un debito sospeso, non meramente differito. Tale principio non trova deroga per il caso in cui lo sconto si inserisca nell'ambito di un contratto cosiddetto di «castelletto», e sia stata intimata disdetta del contratto stesso, perché questa disdetta, se preclude ulteriori operazioni di sconto, non vale a convertire l'obbligazione sospesa in obbligazione a termine.
Cass. civ. n. 4223/1976
Nello sconto bancario di cambiali, qualora, a seguito dell'inadempimento del debitore cartolare principale e della perdita dell'azione di regresso per la colposa inerzia del notaio, incaricato di levare il protesto, la banca consegua dal cliente la restituzione delle somme prestate, in forza del contratto di sconto, si verifica la retrocessione in favore dello scontatario dei diritti inerenti al credito incorporato nel titolo, ivi compreso quello di agire in via risarcitoria nei confronti del predetto notaio per la perdita dell'azione di regresso contro i precedenti giranti.