Avvocato.it

Art. 860 — Concorso dei proprietari nella spesa

Art. 860 — Concorso dei proprietari nella spesa

I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 24356/2016

In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 27057/2014

In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 26014/2014

L’assoggettamento ai contributi di bonifica presuppone la proprietà di immobili inclusi nel perimetro consortile, i quali traggano benefici dall’esecuzione di opere di bonifica, senza che rilevi che il proprietario dei beni che insistono sul fondo sia anche proprietario del fondo medesimo (o che esso abbia natura agricola od extragricola), sicché il titolare di una servitù di metanodotto, con opere ed impianti collocati sui terreni inclusi nel perimetro stesso, è tenuto al pagamento dei relativi contributi consortili.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 24070/2014

In tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l’obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l’esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati. In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo cui sono soggetti i proprietari di beni immobili posti nel perimetro di contribuenza in relazione ai vantaggi derivati dall’esecuzione di opere di bonifica da parte dei consorzi nazionali, sono irrilevanti i regimi comunitari di sostegno al reddito del quale beneficino gli agricoltori sulla base di regolamenti comunitari di settore, né rileva l’ambito applicativo di tali regolamenti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 24066/2014

In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo si basa sull’esistenza di un beneficio specifico ed intrinseco, ancorché generale ed indiretto in quanto correlato ad un vantaggio riguardante un insieme di immobili, strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione, che non è discendente dalla semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma derivante e dalla bonifica e dal compimento delle opere di difesa idraulica del territorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che aveva escluso, ai fini impositivi, la presunzione collegata all’inclusione del bene nel perimetro di contribuenza, essendo necessario che il consorzio fornisse la prova dei vantaggi fondiari).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 21176/2014

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12860/2012

In tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l’esistenza, in quanto quest’ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9099/2012

In tema di contributi di bonifica, l’acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all’inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell’art. 860 c.c., e, però, a norma dell’art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l’entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l’approvazione del perimetro di contribuenza – definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio – ha esclusivamente la funzione di esonerare l’Amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l’insorgenza dell’onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l’illegittimità o l’incongruità del piano di classifica. In tema di contributi di bonifica, quando il consorziato contesti la debenza del tributo in ragione del difetto di funzionamento degli impianti, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché (salvi i divieti espressamente previsti dalla legge) l’ordinamento non pone preclusione all’utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l’atipicità postula l’assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova; inoltre, il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 26009/2008

In tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 968/1998

A norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica nei confronti dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio sussiste indipendentemente dalla natura agricola o extragricola del bene e non è escluso dalla mancata emanazione del decreto ministeriale di determinazione del perimetro di contribuenza di cui all’art. 3 del citato regio decreto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8960/1996

L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una «qualità» del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1531/1976

Il debito per contributo di bonifica grava, ai sensi dell’art. 860 c.c., esclusivamente sul proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e non anche, pertanto, sull’affittuario del fondo medesimo; un’obbligazione di quest’ultimo verso il consorzio di bonifica potrebbe derivare soltanto da convenzione di accollo, con l’adesione del creditore (con o senza liberazione del proprietario); convenzione configurabile anche nei rapporti obbligatori di natura pubblicistica, quale quello in questione, in considerazione del fatto che i soggetti dei rapporti medesimi, esaurita la fase amministrativa attinente all’accertamento ed alla liquidazione del debito, si trovano in posizione del tutto analoga alle parti di un’obbligazione privata.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze