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Art. 863 — Consorzi di miglioramento fondiario

Art. 863 — Consorzi di miglioramento fondiario

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica.

Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9709/1990

Un consorzio costituito fra privati per scopi di miglioramento fondiario, rientrando tra i fenomeni genericamente associativi, è assoggettato alla disciplina della società semplice per quanto concerne la sua gestione. Ne consegue che esso deve intendersi tacitamente prorogato a tempo indeterminato allorché, scaduto il termine inizialmente stabilito per la sua durata, i consociati continuino a svolgere operazioni consortili (art. 2273 c.c.).

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Cass. civ. n. 5750/1990

L’approvazione di un nuovo statuto dei consorzi di miglioramento fondiario non richiede il consenso unanime di tutti i consorziati, atteso che a tali consorzi (art. 863 c.c.), i quali perseguono interessi che superano quelli dei singoli partecipanti, si applica il principio maggioritario in virtù sia della regola generale prevista per gli enti di natura associativa (art. 20 c.c.), sia del disposto degli artt. 55 e 60 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (rispettivamente in tema di costituzione del consorzio e di approvazione dello statuto), contenente una normativa inderogabile che pur riguardando i consorzi di bonifica integrale, è applicabile ai consorzi di miglioramento fondiario a norma del successivo art. 71 dello stesso decreto. Nel caso in cui un consorzio irriguo venga costituito prima di ottenere dalla pubblica amministrazione la concessione di derivazione di acqua pubblica, rilasciata successivamente a suo favore, la titolarità dei diritti sull’acqua spetta allo stesso consorzio, come persona giuridica distinta dai singoli consorziati, il cui diritto ad una determinata quantità di acqua è conseguente all’organizzazione interna di quest’ultimo ed all’assetto statutario dello stesso, attraverso il quale si regola l’esercizio del diritto di utenza. Rientra, pertanto, nei poteri degli organi consortili di modificare l’originario statuto del consorzio, prevedendo un diverso criterio di ripartizione dell’acqua tra i singoli consorziati.

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