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Art. 864 — Contributi consorziali

Art. 864 — Contributi consorziali

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria [ 2775 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4605/2009

In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, l’emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza dispensa l’Amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore non già di tutti gli immobili inclusi nel comprensorio ma solo di quelli compresi nel perimetro di contribuenza per i quali, infatti, a norma dell’art. 10 dei r.d. n. 215 del 1933, sussiste l’obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica.

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Cass. civ. n. 18079/2004

In tema di consorzi di miglioramento fondiario, ai fini del sorgere dell’obbligo di contribuzione non è sufficiente l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una «qualità» del fondo. (Nel caso di specie, lo statuto del consorzio imponeva ai soci, pure nel caso in cui fossero sollevati dal pagamento del contributo consortile in danaro, di provvedere essi stessi, a loro spese, alle opere di manutenzione ed alla pulizia dei canali e delle condutture situati sul loro fondo; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l’utilità per il fondo poteva nel caso implicitamente ricavarsi dal fatto che le opere di manutenzione del canale, consistenti nel rifacimento del relativo letto cementizio, fossero state eseguite direttamente dal proprietario del fondo medesimo attraversato dal canale).

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Cass. civ. n. 10442/1998

Il Consorzio di miglioramento fondiario, per esigere dai consorziati il pagamento di somme per la conservazione e il godimento di opere ed impianti destinati all’uso comune, non ha l’onere, a differenza della richiesta del contributo consortile — previsto dall’art. 864 c.c. per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di bonifica e di miglioramento fondiario — di presentare un piano di ripartizione della spesa, approvato con le forme stabilite dall’art. 9 legge 5 luglio 1928 n. 1760 ed iscritto in apposito registro, onde consentire al proprietario del fondo incluso nel perimetro entro cui si esercita l’azione consortile di ricorrere al giudice ordinario per accertare l’esatto ammontare del suo obbligo di contribuzione, sussistente in ragione del beneficio ricavato dal miglioramento fondiario.

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Cass. civ. n. 4485/1995

In tema di contributi dovuti dai proprietari degli immobili ai consorzi di bonifica, la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda soltanto le controversie relative al, quantum dei contributi dovuti, perché concernenti i criteri di ripartizione delle spese; mentre sono devolute al giudice ordinario le domande rivolte a contestare i presupposti del potere impositivo del consorzio. Pertanto, non viola l’indicato criterio di riparto della giurisdizione il giudice ordinario, il quale, al fine di verificare i presupposti di legittimità della formazione dei ruoli e dell’iscrizione a ruolo, accerti, in via incidentale e con efficacia limitata al rapporto dedotto in giudizio, la legittimità del provvedimento amministrativo di ampliamento del comprensorio consortile.

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Cass. civ. n. 2852/1992

Anche in tema di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, i quali hanno natura di tributi e sono riscossi in base alla normativa prevista per le imposte dirette, trova applicazione il principio secondo cui la procedura di esazione, che ha inizio con la consegna dei ruoli all’esattore e si conclude con il versamento dell’ente impositore delle somme raccolte dall’esattore od a lui assegnate dal giudice dell’esecuzione, può essere sospesa soltanto dall’intendente di finanza, quale organo della pubblica amministrazione, con provvedimento discrezionale rispetto al quale la posizione del contribuente ha la consistenza del semplice interesse legittimo, restando esclusa, perciò la competenza del giudice ordinario e di qualsiasi altro giudice, cui la legge non attribuisce il potere di sospendere l’esecuzione nemmeno in via cautelare o d’urgenza, nel procedimento promosso per contestare i presupposti soggettivi ed oggettivi del potere impositivo. I contributi in favore dei consorzi di bonifica, nella disciplina del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell’assoggettamento ad esso, affidandone, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi, per l’applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l’opera consortile. Da ciò deriva che, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché si ricollega a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione, la domanda con cui si contesti detto potere sia sotto il profilo della legittimazione impositiva, sia sotto l’aspetto dell’inclusione del soggetto tra quelli tenuti al contributo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, siccome intesa alla tutela del diritto soggettivo del contribuente a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali se non nei casi contemplati dalla legge, al pari della cognizione della legittimità del criterio con cui è stato determinato il contributo, atteso che in materia di accertamento tributario esiste il diritto soggettivo del contribuente alla esatta applicazione dei criteri di determinazione del tributo (nella specie, la parte sosteneva che il contributo era stato erroneamente commisurato al reddito catastale anziché al tipo di opere realizzate o realizzabili dal consorzio).

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Cass. civ. n. 871/1991

Qualora il proprietario di un immobile, che sia incluso nel comprensorio di un consorzio idraulico obbligatorio (nella specie, consorzio del fiume Elsa), chieda un accertamento negativo della debenza dei contributi, deducendo l’arbitraria attività del consorzio e l’insussistenza di un vantaggio dall’attività del consorzio stesso, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto investe la correttezza dell’esercizio del potere impositivo spettante a detto ente pubblico non economico), e, quindi, si ricollega a posizioni di mero interesse legittimo.

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