Art. 864 – Codice civile – Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria [2775].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14407/2024
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al consorzio.
Cass. civ. n. 6542/2016
Il diritto di separazione in favore del terzo, previsto dall'art. 2864, comma 2, c.c., prescinde dalla situazione soggettiva di buona o mala fede, poiché rileva esclusivamente l'obiettiva sussistenza dell'incremento di valore della cosa ipotecata rispetto all'epoca di concessione della garanzia, potendo il terzo, inoltre, cumulare, quand'anche sia rimasto del tutto inerte, il valore degli incrementi apportati dai suoi danti causa (o dal terzo estraneo), purchè si tratti di soggetti diversi dal debitore concedente l'ipoteca.
Cass. civ. n. 4605/2009
In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza dispensa l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore non già di tutti gli immobili inclusi nel comprensorio ma solo di quelli compresi nel perimetro di contribuenza per i quali, infatti, a norma dell'art. 10 dei r.d. n. 215 del 1933, sussiste l'obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica.
Cass. civ. n. 18079/2004
In tema di consorzi di miglioramento fondiario, ai fini del sorgere dell'obbligo di contribuzione non è sufficiente l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, ma è anche necessario che esso tragga potenzialmente vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una «qualità» del fondo. (Nel caso di specie, lo statuto del consorzio imponeva ai soci, pure nel caso in cui fossero sollevati dal pagamento del contributo consortile in danaro, di provvedere essi stessi, a loro spese, alle opere di manutenzione ed alla pulizia dei canali e delle condutture situati sul loro fondo; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che l'utilità per il fondo poteva nel caso implicitamente ricavarsi dal fatto che le opere di manutenzione del canale, consistenti nel rifacimento del relativo letto cementizio, fossero state eseguite direttamente dal proprietario del fondo medesimo attraversato dal canale).
Cass. civ. n. 5261/2004
I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che, con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9 c.p.c., comma secondo, non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. n. 546 del 1992 e restando ininfluenti sui processi in corso, a norma dell'art. 5 c.p.c., le modifiche legislative introdotte dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448L. 28/12/2001, n. 448 che, a partire dal primo gennaio 2002, hanno trasferito la controversia in materia di contributi consortili dalla cognizione del giudice ordinario a quello tributario.
Cass. civ. n. 7707/2000
L'articolo 2864 c.c. che prevede il diritto del terzo (nella specie acquirente del bene ipotecato) di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il terzo abbia costruito un immobile sul terreno ipotecato, dovendosi comprendere nel termine «miglioramento» tutte le attività che abbiano prodotto un incremento di valore dell'immobile. La ratio della norma risiede infatti nell'intento di evitare un ingiustificato arricchimento del creditore ipotecario che si avvantaggerebbe dell'attività posta in essere dal terzo, con un danno ulteriore per quest'ultimo rispetto alla perdita del bene ipotecato.
Cass. civ. n. 10442/1998
Il Consorzio di miglioramento fondiario, per esigere dai consorziati il pagamento di somme per la conservazione e il godimento di opere ed impianti destinati all'uso comune, non ha l'onere, a differenza della richiesta del contributo consortile — previsto dall'art. 864 c.c. per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di miglioramento fondiario — di presentare un piano di ripartizione della spesa, approvato con le forme stabilite dall'art. 9 legge 5 luglio 1928 n. 1760 ed iscritto in apposito registro, onde consentire al proprietario del fondo incluso nel perimetro entro cui si esercita l'azione consortile di ricorrere al giudice ordinario per accertare l'esatto ammontare del suo obbligo di contribuzione, sussistente in ragione del beneficio ricavato dal miglioramento fondiario.
Cass. civ. n. 4485/1995
In tema di contributi dovuti dai proprietari degli immobili ai consorzi di bonifica, la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda soltanto le controversie relative al, quantum dei contributi dovuti, perché concernenti i criteri di ripartizione delle spese; mentre sono devolute al giudice ordinario le domande rivolte a contestare i presupposti del potere impositivo del consorzio. Pertanto, non viola l'indicato criterio di riparto della giurisdizione il giudice ordinario, il quale, al fine di verificare i presupposti di legittimità della formazione dei ruoli e dell'iscrizione a ruolo, accerti, in via incidentale e con efficacia limitata al rapporto dedotto in giudizio, la legittimità del provvedimento amministrativo di ampliamento del comprensorio consortile.
Cass. civ. n. 2852/1992
Anche in tema di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, i quali hanno natura di tributi e sono riscossi in base alla normativa prevista per le imposte dirette, trova applicazione il principio secondo cui la procedura di esazione, che ha inizio con la consegna dei ruoli all'esattore e si conclude con il versamento dell'ente impositore delle somme raccolte dall'esattore od a lui assegnate dal giudice dell'esecuzione, può essere sospesa soltanto dall'intendente di finanza, quale organo della pubblica amministrazione, con provvedimento discrezionale rispetto al quale la posizione del contribuente ha la consistenza del semplice interesse legittimo, restando esclusa, perciò la competenza del giudice ordinario e di qualsiasi altro giudice, cui la legge non attribuisce il potere di sospendere l'esecuzione nemmeno in via cautelare o d'urgenza, nel procedimento promosso per contestare i presupposti soggettivi ed oggettivi del potere impositivo.
Cass. civ. n. 871/1991
Qualora il proprietario di un immobile, che sia incluso nel comprensorio di un consorzio idraulico obbligatorio (nella specie, consorzio del fiume Elsa), chieda un accertamento negativo della debenza dei contributi, deducendo l'arbitraria attività del consorzio e l'insussistenza di un vantaggio dall'attività del consorzio stesso, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto investe la correttezza dell'esercizio del potere impositivo spettante a detto ente pubblico non economico), e, quindi, si ricollega a posizioni di mero interesse legittimo.