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Art. 866 — Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

Art. 866 — Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

Anche indipendentemente da un piano di bonifica [ 857, 858 ], i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

L’utilizzazione dei terreni e l’eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.

Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5520/1996

I vincoli per scopi idrogeologici, ai quali possono essere sottoposti i terreni che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1 R.D.L. n. 1267 del 1923), costituiscono vere e proprie limitazioni della proprietà nell’interesse pubblico, in quanto le relative norme attribuiscono agli organi della P.A. competenti in materia di agricoltura e foreste poteri discrezionali incidenti sul libero esercizio del diritto di proprietà, limitandolo in vario modo. Ne deriva che il diritto del privato, sottoposto all’indicato potere discrezionale, sia nel momento dell’imposizione del vincolo che in quello successivo della gestione del bene, degrada ad interesse legittimo e non è tutelabile (neanche sotto il profilo risarcitorio) dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

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