Art. 909 – Codice civile – Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Il proprietario del suolo ha diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 259/1996

L'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui stabilisce che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche, non si pone in contrasto con gli art. 2, 3 e 42 cost., in quanto si ritengono avvenute trasformazioni della rilevanza pubblica di tali beni. La pubblicità delle acque non è indiscriminata e generalizzata, poichè la stessa legge prevede alcune utilizzazioni caratterizzate da esclusione di interesse generale, per le quali non è richiesta licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza e delle altre leggi speciali.

Cass. civ. n. 419/1996

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui prevede la espropriazione generalizzata e senza indennizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee, in quanto - posto che la dichiarazione di principio, generale e programmatica, di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo, ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, di modo che la pubblicità di un'acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto e consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie di uso dell'acqua - siffatta dichiarazione di pubblicità delle acque si risolve in un limite della proprietà dovuta alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, come scelta non irragionevole operata dal legislatore e come modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche, ed in quanto - posto che l'art. 42 Cost. non impone indennizzo quando la legge in via generale regoli diritti dominicali in relazione a determinati fini per assicurare la funzione sociale con riferimento ad intere categorie di beni, né quando sia regolata la situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica amministrazione, sempre che la legge abbia per destinataria la generalità dei soggetti - nella fattispecie normativa in esame, quanto alla previsione del regime di pubblicità delle acque, si è al di fuori dello schema della espropriazione, e quindi dell'obbligo di indennizzo; né la limitazione al diritto di proprietà si risolve per i proprietari dei fondi finitimi al corpo idrico in una lesione irrimediabile del contenuto minimo della proprietà, tale da svuotarne il contenuto.

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