Art. 908 – Codice civile – Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11827/2024
Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.
Cass. civ. n. 25941/2023
Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.
Cass. civ. n. 24939/2019
La tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico. (Nella specie la S.C. ha statuito che la pronuncia cautelare, nel caso della delibera di esclusione del socio, se considerata come avente natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto societario).
Cass. civ. n. 26813/2019
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare e provare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito.
Cass. civ. n. 10602/2018
L'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia - al pari di quella per l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona deriva da un processo morboso "interno" alla stessa e non da un fattore causale "esterno" ad essa - rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, che non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma si caratterizza anche come assicurazione di persone, e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un caso in cui erano state stipulate due polizze contro l'invalidità permanente da malattia, prive di collegamento negoziale o di previsioni specifiche sulla loro cumulabilità, ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto trattarsi di due assicurazioni relative al medesimo rischio ma con diversa quantificazione predeterminata del danno, sicché, in forza del principio indennitario, l'importo complessivamente liquidabile non poteva quantificarsi in misura pari alla sommatoria degli importi assicurati con le due polizze, ma doveva necessariamente corrispondere al danno effettivo, da individuarsi nella misura predeterminata dalla polizza che assicurava l'importo maggiore).
Cass. civ. n. 15868/2015
In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.
Cass. civ. n. 25405/2013
La stipula di una polizza stimata ex art. 1908 cod. civ., che ha lo scopo di determinare convenzionalmente il valore assicurabile, non è incompatibile con l'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 cod. civ., nella quale il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa.
Cass. civ. n. 16737/2011
L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall.).
Cass. civ. n. 7576/2007
Poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane (come, ad es., dallo scorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù "ad hoc" o comunque - ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino-sia stato esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale. Infatti, l'apertura di un balcone non può che integrare una servitù avente un duplice oggetto (la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facoltà dominicali di cui all'art. 840 comma secondo cod. civ., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze prescritte dall'art. 905 cod. civ.), ma non anche le diverse facoltà esercitate in deroga a uno dei principi informatori della proprietà fondiaria dei quali gli artt. 908 e 913 cod. civ.sono espressione. (Rigetta, App. Roma, 15 maggio 2002).
Cass. civ. n. 6222/2005
Il proprietario della cosa (nel caso, cortile e pozzetti di raccolta delle acque piovane) gravata da servitù (nel caso, di stillicidio), rimasta nella sua disponibilità e custodia, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni arrecati a terzi, in quanto egli è tenuto ad eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare danni ai soggetti estranei (nel caso, infiltrazioni d'acqua in un "box" adiacente al cortile).
Cass. civ. n. 4753/2001
L'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni è un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli artt. 1905 e 1908 c.c. Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. La previsione di un massimale come limite della responsabilità dell'assicuratore è inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.
Cass. civ. n. 5298/1977
L'art. 908 c.c., imponendo ai proprietari degli edifici l'obbligo di costruire tetti in maniera tale che le acque pluviali scolino nei loro terreni e non nei fondi finitimi, esclude la configurabilità di un limite legale della proprietà analogo a quello previsto dal successivo art. 913, che disciplina il deflusso delle acque che scolano naturalmente. Pertanto la deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c., realizzata a mezzo dello scolo di acqua piovana nel fondo del vicino conseguentemente alla costruzione di un tetto, non può trovare il suo fondamento nell'art. 913 c.c., bensì nella costituzione di una servitù di stillicidio, la quale, facendo venire meno il limite legale della proprietà imposto dall'art. 908 c.c., consenta tale scolo.