Art. 915 – Codice civile – Riparazioni di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19071/2024
Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).
Cass. civ. n. 28242/2020
La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure".
Cass. civ. n. 9250/2020
Nel procedimento espropriativo presso terzi contro un ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 720 del 1984, il vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale si produce in favore del creditore procedente a condizione che la notifica dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia anteriore al perfezionamento della procedura telematica (disciplinata dal d.m. 4 agosto 2009) di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra il tesoriere (a sua volta creditore dell'ente) e la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.
Cass. civ. n. 28625/2019
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l'interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale.
Cass. civ. n. 24210/2019
Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.
Cass. civ. n. 13860/2015
La disciplina di cui all'art. 915 cod. civ., in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque", si applica anche per i laghi, non essendo questi ultimi privi di sponda e di argine, ed attesa l'assenza di qualsivoglia distinzione, nella suddetta disposizione, tra acque lacuali o fluviali.
Cass. civ. n. 13355/2015
Affinchè l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.
Cass. civ. n. 17088/2014
Ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Nella specie, relativa ad una polizza contro i rischi di insolvenza nei rapporti commerciali, la corte territoriale aveva accertato che l'assicurata, omettendo di comunicare tempestivamente alla assicuratrice l'insolvenza della cliente, aveva potuto pattuire con questa nuove condizioni di rientro delle esposizioni, evitando la revoca del fido con la assicuratrice medesima, circostanze che avevano condotto a ritenere che l'omissione di comunicazione era consapevole e non una mera dimenticanza).
Cass. civ. n. 25865/2013
I creditori particolari di uno dei coniugi che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso dalla comunione legale, godono della tutela di cui all'art. 2915, secondo comma, cod. civ., anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente. Pertanto l'eventuale sentenza di accoglimento di tale domanda non può pregiudicare i loro diritti, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale.
Cass. civ. n. 14579/2007
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'articolo 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Nella fattispecie, relativa ad una polizza contro i rischi del commercio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato la società assicurata decaduta dal diritto all'indennizzo — causa un credito insoluto verso una ditta estera — per avere violato, nei confronti della convenuta assicuratrice, gli obblighi contrattuali di «salvataggio» perché, dopo il sinistro, aveva proseguito le forniture al cliente in rilevante esposizione debitoria, con imputazione dei pagamenti in contanti ai più recenti debiti piuttosto che a quelli più vecchi ed onerosi coperti dalla garanzia assicurativa). .
Cass. civ. n. 3882/1981
... legittimato passivo rispetto all'azione esperita dal vicino confinante ai sensi delle norme citate è il proprietario del fondo in questione, e non l'affittuario, soggetto unicamente, ricorrendone le condizioni, alla rivalsa nei confronti del proprietario.
Cass. civ. n. 1078/1978
La disciplina dettata dagli artt. 1915 secondo comma e 1932 c.c., in tema di assicurazione contro i danni, in base alla quale, nonostante diversa previsione contrattuale sfavorevole all'assicurato, il colposo inadempimento di questi all'obbligo di avviso, nel termine di cui all'art. 1913 c.c., può determinare solo riduzione dell'indennità, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, e non perdita dell'indennità medesima, trova applicazione anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, ricorrendo anche in tale caso ragioni ed esigenze analoghe a quelle giustificative di detta limitazione legale degli effetti di quell'omissione colpevole.
Cass. civ. n. 4203/1977
Non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.
Cass. civ. n. 3901/1974
Nell'assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c., l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto all'indennità nel caso di inadempimento doloso, mentre in quello di inadempimento colposo l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art. 1915 c.c. che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c.