Art. 915 – Codice civile – Riparazioni di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 13860/2015
La disciplina di cui all'art. 915 cod. civ., in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque", si applica anche per i laghi, non essendo questi ultimi privi di sponda e di argine, ed attesa l'assenza di qualsivoglia distinzione, nella suddetta disposizione, tra acque lacuali o fluviali.
Cass. civ. n. 3882/1981
... legittimato passivo rispetto all'azione esperita dal vicino confinante ai sensi delle norme citate è il proprietario del fondo in questione, e non l'affittuario, soggetto unicamente, ricorrendone le condizioni, alla rivalsa nei confronti del proprietario.