Art. 914 – Codice civile – Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [863, 865].
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 921.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14682/2025
L'art. 2914 c.c. non è applicabile alla cessione del contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite (cioè della mera posizione contrattuale che, di per sé, non è un bene pignorabile), in quanto tale disposizione riguarda la cessione dei crediti, anche futuri, oggetto di pignoramento, salva l'ipotesi in cui la cessione del contratto implichi anche quella di determinati crediti, già sorti o anche futuri ed eventuali, purché derivanti dalle attività di adempimento del contratto riconducibili alla sola parte cedente e realizzate prima della cessione.
Cass. civ. n. 2020/2024
La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata - anche se erroneamente o financo illegittimamente - a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti "medio tempore" ritualmente trascritti.
Cass. civ. n. 28625/2023
Nell'espropriazione presso terzi, l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., e comunque il terzo debitore dell'esecutato non è legittimato a far valere la predetta impignorabilità, neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, essendo tale questione relativa al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, al quale soltanto spettano gli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il vincolo operativo, apposto sul saldo creditore di conto corrente, pacificamente positivo, non ne determinava l'impignorabilità posto che, essendo realizzato con atto di autonomia privata a garanzia del rimborso di finanziamenti erogati dalla banca, terza pignorata, non integrava una cessione di credito formale, opponibile al creditore procedente ai sensi dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c.).
Cass. civ. n. 15981/2023
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Cass. civ. n. 21290/2022
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato.
Cass. civ. n. 23644/2019
In tema di giudizio di cognizione instaurato ex artt. 548 e 549 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012, per l'accertamento dell'obbligo del terzo sottoposto a pignoramento, sussiste l'interesse del debitore esecutato, che è parte del detto giudizio, ad eccepire la non persistenza del credito nel suo patrimonio per la avvenuta cessione dello stesso e la prevalenza di tale cessione sul pignoramento, ai sensi dell'art. 2914, n. 2, c.c.
Cass. civ. n. 20170/2017
In tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra il creditore pignorante e l'acquirente della partecipazione stessa va risolto a norma dell'art. 2914, n. 1, c.c., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l'art. 2470, comma 3, c.c..
Cass. civ. n. 14992/2016
In tema di cd. obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un azione od omissione che, inserendosi nella serie causale quando il pregiudizio già si è determinato, ne impedisce la crescita ulteriore, sicché non è riconducibile all'ipotesi dell'art. 1914 c.c. un eventuale comportamento assunto dall'assicurato in sede di stipulazione del contratto, il quale può rilevare, invece, ai sensi dell'art. 1893 o dell'art. 1898 c.c.
Cass. civ. n. 5479/2015
L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 cod. civ. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio.
Cass. civ. n. 19501/2009
In tema di crediti futuri, la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità, così come non inficia l'efficacia traslativa dell'atto di cessione, purché si tratti di un credito non meramente eventuale, in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e già esistente, non incide neppure sulla pignorabilità del credito, e non preclude quindi l'azione esecutiva sullo stesso, posto che il pignoramento pone sul bene un vincolo che ha senso solo se ne sia ipotizzabile l'alienabilità.
Cass. civ. n. 29209/2008
Qualora l'azione generatrice del danno si protragga nel tempo, stante il disposto dell'art. 1914 cod. civ., secondo cui l'assicurato deve fare quanto gli è possibile "per evitare il danno", l'obbligo di avviso e di salvataggio, per l'assicurato, sorge in coincidenza dell'atto iniziale dell'azione medesima; peraltro il tempestivo avviso di sinistro può consentire l'adozione, anche da parte dell'assicuratore, di misure atte a limitare se non ad escludere i danni, dovendosi considerare di salvataggio gli interventi che si inseriscono nel processo causale, già introdotto dal sinistro, e che si palesano idonei, secondo le, cognizioni tecniche, ad impedire che tale processo si completi e si produca, in tutto o in parte, il danno. (Nella specie, in relazione ad una polizza che assicurava, tra l'altro, il rischio da mancato freddo, ricomprendendo anche l'ipotesi di colpa grave dell'assicurato e prevedendo l'obbligo, per quest'ultimo, di dare immediato avviso all'assicuratore della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo prolungatasi oltre le sei ore, la S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che l'obbligo di avviso era sorto, a carico dell'assicurato, prima ancora del verificarsi dell'evento, ossia quando non si era ancora verificata la lesione dell'interesse protetto dall'assicurazione).
Cass. civ. n. 1749/2005
In tema di contratto d'assicurazione, individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio (art. 1914 c.c.) gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione (in tutto o in parte) o il completamento del danno, con diritto di rivalersi nei confronti dell'assicuratore delle spese a tale scopo affrontate o del danno dall'assicurato subito per il salvataggio (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), anche quando, aggiungendosi al danno prodotto da sinistro, viene in tal modo a risultare superata la somma assicurata, ed anche se l'attività di salvataggio non sortisce buon esito, sempre che le dette spese e tali danni risultino, rispettivamente, effettuate «non sconsideratamente» e conseguenti a condotta conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. n. ha rigettato le censure avverso l'impugnata sentenza, affermando che, avuto riguardo a contratto di subfornitura avente ad oggetto la progettazione, la costruzione ed il montaggio di un reattore — Cosiddetto cartuccia — consistente in un contenitore cilindrico d'acciaio inossidabile ed avente funzione di catalizzatore, correttamente la Corte del merito aveva nel caso, individuato — con il sussidio di strumenti interpretativi adeguati — il rischio assicurato, considerato come «di salvataggio» le spese di riparazione sostenute per evitare la totale distruzione di detto reattore in conseguenza di un verificatosi surriscaldamento anomalo, ponendole a carico della compagnia assicuratrice, anche se eccedenti l'ammontare della somma assicurata).
Cass. civ. n. 20292/2004
Gli effetti sostanziali contemplati all'art. 2644, c.c., non sono gli unici realizzati dalla trascrizione, in quanto questo istituto non mira soltanto a dirimere eventuali conflitti fra diritti tra loro incompatibili, ma assolve - tra l'altro - la finalità di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilità relativamente a beni o diritti immobiliari ed alla quale è preordinato - fra gli altri - l'art. 2914, c.c., che stabilisce la inopponibilità, nei confronti del creditore pignorante, delle alienazioni di beni immobili successive al pignoramento; pertanto, al creditore che abbia pignorato i crediti per canoni di locazione dovuti al proprio debitore è inopponibile il decreto di omologazione della separazione consensuale che abbia assegnato il relativo immobile al coniuge di quest'ultimo, qualora sia stato trascritto successivamente al pignoramento.
Cass. civ. n. 9810/2003
La compravendita di un bene immobile che, quantunque anteriore all'assoggettamento del venditore a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, risulti trascritta solo successivamente non è opponibile, giusta disposto dell'art. 2914 c.c., alla massa concorsuale, nei cui confronti, pertanto, resta inefficace anche il contratto con il quale il compratore abbia concesso il bene in locazione.
Cass. civ. n. 15141/2002
Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante, ex art. 2914 n. 2 c.c., occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto — base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio (ex art. 2918 c.c.), purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in relazione alla cessione di "futuri" crediti di lavoro, aveva fatto applicazione dell'art. 2914 n. 2 c.c. riferendosi non al contratto di cessione ma alla successiva maturazione dei singoli ratei).
Cass. civ. n. 2909/2002
In tema di contratto di assicurazione per il rischio di furto, l'obbligo di salvataggio che incombe sull'assicurato comporta che questi debba adoperarsi con la diligenza del buon padre di famiglia per il recupero del bene rubato e che tale dovere permanga anche nel corso del giudizio intentato contro l'assicuratore per conseguire l'indennizzo. La valutazione del comportamento omissivo dell'assicurato integra un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, incensurabile in cassazione tranne che per vizio di motivazione. (Fattispecie in cui l'assicurato, nonostante la segnalazione della compagnia assicuratrice che l'autovettura rubata trovavasi sottoposta a sequestro penale in Croazia, non si era attivato per il recupero).
Cass. civ. n. 4090/2001
L'art. 2914 n. 2 c.c. — che sancisce l'inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione, delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento — opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 10668/1999
Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914 n. 2 c.c. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; ai fini di tale opponibilità non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario; conseguentemente, tanto ai fini di cui all'art. 1264, quanto a quelli di cui agli artt. 1265 e 2914 n. 2 c.c., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità. (Nella specie si è ritenuto che la cessione fosse stata oggetto di accettazione inequivocabilmente manifestata dal debitore ceduto con l'atto di citazione, contenente la domanda di accertamento di quali istituti di credito cessionari fossero legittimati a ricevere il pagamento con efficacia liberatoria, notificato al cedente e ai cessionari in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 10596/1997
Nell'ipotesi di alienazione di quote sociali anteriore al pignoramento delle stesse, ai fini dell'applicazione del criterio dettato dall'art. 2914, n. 4, c.c., conta la certezza della data, la quale è assicurata dalla vidimazione del libro sociale successiva all'iscrizione dell'atto.
Cass. civ. n. 238/1984
In materia di assicurazione contro i danni, l'obbligo di salvataggio, imposto all'assicurato dall'art. 1914 c.c., consiste nel compimento di attività volta ad evitare il sinistro e, questo verificatosi, ad evitare il danno o ad attenuarlo, e la sua inosservanza, dolosa o colposa, comporta, ai sensi dell'art. 1915 c.c., la liberazione totale o parziale dell'assicuratore dalla sua obbligazione. In detta previsione normativa non può farsi rientrare, nello specifico campo dell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo assunto dall'assicurato di dare tempestiva comunicazione delle richieste giudiziali del danneggiato, derivante da una clausola pattizia di gestione della lite da parte dell'assicuratore, trattandosi di comportamento che esula dalla sfera di incidenza sul danno, già verificatosi ed esauritosi nella dinamica del fatto dannoso, e che si ricollega ad un obbligo, non legale, ma contrattuale, la cui inosservanza può solo comportare, secondo le regole ordinarie, il diritto dell'assicuratore al risarcimento dei danni, se e nella misura in cui ne venga provata la sussistenza.
Cass. civ. n. 3665/1982
In tema di assicurazione contro i danni, un comportamento positivo o negativo dell'assicurato, la cui incidenza sulla copertura assicurativa non sia espressamente prevista dalla polizza, può escludere o ridurre il diritto all'indennizzo, sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c., solo quando sia in rapporto di causalità con il verificarsi dell'evento. Pertanto, in ipotesi di assicurazione contro il furto di autoveicoli, la mancata chiusura a chiave delle portiere non spiega effetti sull'obbligo dell'assicuratore, ai sensi della suddetta norma, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, demandata alla valutazione del giudice del merito, risulti l'irrilevanza di detta omissione rispetto alla consumazione del furto (nella specie, in relazione al fatto che l'autovettura era munita di «bloccasterzo», e che la chiusura delle portiere non avrebbe costituito alcun serio ostacolo per il ladro).