Art. 880 – Codice civile – Presunzione di comunione del muro divisorio

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune [881] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [903].

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi [881].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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