Art. 893 – Codice civile – Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20128/2024
L'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.
Cass. civ. n. 17400/2004
In tema di distanze per gli alberi piantati in boschi sul confine con terreni non boschivi, lungo le strade o le sponde dei canali — che siano di proprietà privata — il rinvio all'art. 892 c.c. formulato dall'ultimo comma dell'art. 893 c.c., con riferimento alla maggiore distanza prevista dai regolamenti comunali, deve intendersi esteso alle disposizioni regolamentari di carattere generale in materia di distanze richiamate dal primo comma dell'art. 892 c.c.
Cass. civ. n. 15939/2000
Mentre il presupposto dell'applicazione della norma dell'art. 1892 è che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto invece per l'applicabilità dell'altra norma dell'art. 1893 c.c. anche nella parte in cui è regolata la riduzione proporzionale dell'indennità è che difetti sia il dolo che la colpa grave. L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore mentre è a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di due dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto. .
Cass. civ. n. 4913/1998
Presupposto per l'applicazione dell'art. 1892 c.c. che commina l'annullamento del contratto di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato, è che le inesattezze e le reticenze siano determinate da dolo o colpa grave, mentre presupposto per l'applicazione dell'art. 1893 c.c., che prevede solo il recesso dell'assicuratore è che difetti sia il dolo che la colpa grave. Il relativo accertamento è indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in cassazione, salvo che per vizi di motivazione.
Cass. civ. n. 2505/1977
La norma dell'art. 893 c.c. — per cui, tra l'altro, in materia di distanze per gli alberi che nascono o si piantano lungo le sponde dei canali si osservano i regolamenti o, in mancanza, gli usi locali e, soltanto se gli uni e gli altri nulla dispongono, le regole stabilite nell'art. 892 dello stesso codice — fa indifferentemente riferimento sia ai canali artificiali che a quelli naturali.