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Art. 892 — Distanze per gli alberi

Art. 892 — Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine :

  1. 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [ 898 ];
  2. 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  3. 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6765/2018

Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni – le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

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Cass. civ. n. 1682/2015

Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell’art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano – come i cipressi – a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

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Cass. civ. n. 10041/2010

In tema di limitazioni legali della proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull’area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune.

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Cass. civ. n. 21010/2008

Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell’art. 892 cod. civ., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.

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Cass. civ. n. 9280/2008

In tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell’art. 892 c.c., è legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 892 c.c.

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Cass. civ. n. 19936/2007

Qualora due fondi siano separati da un fosso, non è possibile parlare di fondi tra loro confinanti, dal che deriva l’inapplicabilità dell’art. 892 c.c. in riferimento agli alberi che uno dei due proprietari abbia piantato, all’interno del proprio fondo, in relazione al confine con il fosso. Inoltre, poiché il fosso si presume, fino a prova contraria, di proprietà comune (art. 897 c.c.), il diritto di ciascuno dei comproprietari si estende — sia pure nei limiti della relativa quota — fino all’una ed all’altra riva, con la conseguenza che il rispetto delle distanze legali, in riferimento alle piantagioni esistenti nel fosso, va valutato partendo dall’argine di proprietà del vicino. Tale disciplina non consente, comunque, l’impianto indiscriminato di alberi nel fosso, trattandosi di attività sottoposta al regime dell’art. 1102 c.c. in materia di uso della cosa comune.

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Cass. civ. n. 20155/2006

In tema di distanza delle piante dal confine, i canneti vanno assimilati agli arbusti e non alle piante di alto o medio fusto; la loro altezza, pertanto, è del tutto irrilevante, ai sensi dell’art.892, primo comma n.3, c.c., rispetto alla distanza da osservare.

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Cass. civ. n. 3289/2003

Le regole dettate dall’art. 892 c.c. in materia di distanze per gli alberi dai confini, pur essendo sostanzialmente finalizzate ad impedire l’occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, sono tuttavia implicitamente dirette anche a determinare lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all’altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio. Pertanto, anche qualora non esista un vero confine tra due fondi, ma (come nella specie) dell’unico fondo appartenente al medesimo soggetto una parte sia gravata da un diritto di superficie arborea (anteriore al codice civile vigente, e relativo a diciotto piante di ulivo) ed un’altra sia libera da vincoli, le dette norme trovano applicazione in via analogica come parametro per determinare la distanza minima alla quale il fabbricato nuovo deve essere costruito rispetto agli alberi preesistenti in proprietà separata.

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Cass. civ. n. 2865/2003

Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892, comma primo, n. 1, c.c., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purchè gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore. Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria.

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Cass. civ. n. 15016/2000

L’albero il cui tronco — e cioè il fusto che va da terra alla prima imbracatura — e le cui branche principali — ossia escluse quelle diffondentesi in rami, portatori di frutti e/o foglie, che costituiscono la chioma dell’albero — non superano i tre metri non è di alto fusto, e pertanto per la distanza dal confine si applica l’art. 892, primo comma, n. 2 c.c.

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Cass. civ. n. 12956/2000

Soltanto se il confine tra due fondi è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicità.

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Cass. civ. n. 1412/1999

Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, come si desume dall’art. 892 c.c., secondo comma, pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma – come i cipressi – ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

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Cass. civ. n. 7896/1990

Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, ecc., con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che così individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto — purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo così possibile l’avvicinamento dei rami dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni — le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

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Cass. civ. n. 6348/1981

Ai fini della determinazione della distanza ex art. 892 c.c., ove sorga controversia sulla rilevanza da attribuire all’altezza di una pianta quale constatata in giudizio, occorre accertare se essa sia stata determinata da un sistema di coltivazione e di potatura razionalmente praticato sin dal momento della messa a dimora e con il preciso intento di imprimere alla pianta forma e dimensioni anche parzialmente diverse da quelle che avrebbe assunto in base alle sue caratteristiche naturali, ovvero se detta altezza sia stata determinata da una pratica colturale irrazionale o casuale e tale da incidere solo temporaneamente sulle dimensioni in genere e sull’altezza in particolare. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto applicabile la distanza di mezzo metro dal confine, ai sensi dell’art. 892, n. 3 c.c., ad olivi della specie «cipressina», trattandosi di piante da frutta, la cui altezza, in relazione alla natura delle medesime, alle modalità di impianto ed al sistema di potatura concretamente adottato, non può superare i due metri e mezzo. Il Supremo Collegio ha confermato la decisione, enunciando il surriportato principio).

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Cass. civ. n. 1568/1978

Gli alberi di alto fusto, che, a norma dell’art. 892 n. 1 c.c., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come «di alto fusto», ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un’altezza superiore a tre metri.

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