Art. 897 – Codice civile – Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni [881].
Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 22909/2015
La presunzione di comunione del fosso ex art. 897 c.c. non può applicarsi ove il confine sia controverso, sicché essa non può essere invocata per regolare il confine secondo l'andamento del fosso in difformità da quanto risultante nelle mappe catastali.
Cass. civ. n. 1201/1996
La presunzione di comunione di cui all'art. 897 c.c., del fosso interposto fra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso, mentre tale presunzione è esclusa quando il fosso, corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti.
Cass. civ. n. 10248/1995
Ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro — sul quale incombe l'onere di portare a conoscenza dell'Inail, in base al principio generale di cui all'art. 1897 c.c., gli elementi di variazione che determinano una diminuzione del rischio — non può ripetere dall'istituto i premi pagati in eccedenza, per effetto di un erroneo inquadramento da questo operato, se non a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l'istanza di rettifica.
Cass. civ. n. 1883/1977
Ai sensi dell'art. 1897 c.c., la diminuzione del rischio può portare alla riduzione del premio dovuto all'assicuratore solo se sia di consistenza tale che, ove conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, e sia stata comunicata all'assicuratore prima della scadenza del premio medesimo.
Cass. civ. n. 1017/1976
Il primo comma dell'art. 897 c.c., secondo cui ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune, si riferisce così ai fondi rustici come ai fondi urbani. La prima parte del cpv. dell'art. 897 c.c., secondo cui il fosso interposto tra due fondi si presume appartenente al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, si riferisce non solo alle acque scolaticce normalmente defluenti dai terreni a monte, ma anche agli scoli di acque piovane, di acque di irrigazione, e di acque bianche eventualmente provenienti da edifici.