Art. 898 – Codice civile – Comunione di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20658/2024
Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.
Cass. civ. n. 7913/2024
In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.
Cass. civ. n. 20011/2016
In tema di assicurazione, l'esclusione dell'indennizzo prevista dal comma 5 dell'art. 1898 c.c. può operare solo ove si verifichino quei mutamenti incidenti sull'aggravamento del rischio, considerati dal comma 1 dello stesso articolo, in ragione dei quali l'assicuratore, se li avesse conosciuti, non avrebbe concluso il contratto, fatto, quest'ultimo, da accertarsi in concreto ed in relazione alle specifiche circostanze del caso. (Nella specie, relativa ad una polizza avente ad oggetto locali di proprietà di una società, la S.C. ha ritenuto insufficiente ad escludere l'indennizzo il solo rilievo dell'aumento del rischio, individuato dal giudice di merito nel fatto che detti locali, con la messa in liquidazione della società, erano stati abbandonati e privati di sorveglianza, non essendo stato compiuto alcun positivo accertamento circa il fatto che l'assicuratore, se avesse conosciuto tale nuovo stato delle cose, non avrebbe consentito l'assicurazione).
Cass. civ. n. 500/2000
Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio.
Cass. civ. n. 2142/1982
In ipotesi di assicurazione di un singolo credito già sorto al momento della stipula della polizza ed avente scadenza unica e determinata, con conseguente configurazione di un contratto istantaneo ad esecuzione unica, in cui il rischio coperto è soltanto, e senza possibilità di frazionamento nel tempo, l'insolvenza del debitore al momento preciso (e precognito) della scadenza del credito assicurato, si ha aggravamento del rischio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c., esclusivamente quando si modifichino in peggio le condizioni di tale credito (come nel caso che il creditore assicurato volontariamente conceda proroghe al debitore o privi il credito dei titoli esecutivi o delle garanzie che lo accompagnano), mentre esula dal concetto di aggravamento del rischio il peggiorare, dopo la stipula della polizza, delle condizioni economiche del debitore e, al limite, il sopravvenire di un suo stato di insolvenza, poiché ciò non attiene alle condizioni alle quali l'assicuratore ha accettato il rischio dell'inadempimento del debitore, ma costituisce, puramente e semplicemente, il verificarsi (o lo stare per verificarsi) del sinistro stesso assicurato.
Cass. civ. n. 1676/1977
Premesso che la norma dell'art. 1898 c.c. non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne immediato avviso all'assicuratore, ma quello soltanto che sia caratterizzato: a) da una incidenza sulla gravità e sulla intensità del rischio assicurato, tale da alterare l'equilibrio fra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale alea contrattuale; b) dalla novità della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista o non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all'atto della conclusione del contratto; c) dalla permanenza o, quanto meno, da una certa relativa stabilità e durevolezza della situazione sopravvenuta, restando, invece, privo di rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio. (Nella specie si è escluso che l'inefficienza del sistema frenante del veicolo assicurato, causa del fatto dannoso integrasse un rischio aggravato).