Art. 902 – Codice civile – Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'articolo 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10541/2025
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".
Cass. civ. n. 30510/2023
In tema di giudizio di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, in capo al terzo acquirente di un immobile – convenuto, insieme al proprio dante causa, in un giudizio ex art. 2901 c.c. -, l'interesse a proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'incremento di valore conseguito dal cespite per effetto di lavori di ristrutturazione).
Cass. civ. n. 17475/2023
Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.
Cass. civ. n. 12306/2023
In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regolarizzazione delle luci in ragione del fatto che la stessa ne avrebbe comportato la chiusura).
Cass. civ. n. 5649/2023
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.
Cass. civ. n. 20315/2022
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris".
Cass. civ. n. 7408/2021
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando essa sia proposta dalla curatela del fallimento di una società per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto con cui la fallita, allorché era "in bonis", aveva concesso ipoteca volontaria su un immobile di sua proprietà promesso in vendita, a garanzia del finanziamento ottenuto dal promittente acquirente per poter stipulare il contratto definitivo, poi effettivamente concluso, non integra "mutatio libelli" in appello l'individuazione dell'"eventus damni" non più nella costituzione del vincolo ipotecario sul patrimonio immobiliare della società ma nella perdita, da parte del fallimento e della massa creditoria, del residuo credito, meramente chirografario, derivante dall'intervenuta vendita, atteso che lo scopo della azione revocatoria non è quello, meramente fittizio, di "recuperare" al patrimonio del debitore i beni alienati ma quello di assoggettarli alle azioni (genericamente intese) del creditore danneggiato, sicché la revocatoria dell'atto di costituzione di ipoteca, nella suddetta ipotesi, assicura la "fruttuosità" dell'azione eventualmente esperibile verso la controparte contrattuale della società fallita, una volta rimossa la ragione di preferenza del terzo garantito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/04/2018).
Cass. civ. n. 16614/2021
L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.
Cass. civ. n. 34824/2021
In tema di aperture sul fondo del vicino, non ammettendo la legge l'esistenza di un "tertium genus" oltre alle luci ed alle vedute, va valutata quale luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto. In tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per usucapione della corrispondente servitù.
Cass. civ. n. 28804/2020
In tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis", ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, "iure servitutis", poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva affermato la non usucapibilità di una servitù di luce, prescindendo dalla concreta individuazione del regime dominicale del muro sul quale detta luce era stata aperta).
Cass. civ. n. 34824/2020
In tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la "prospectio" nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione, con la conseguenza che, rispetto ad essa, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione.
Cass. civ. n. 3043/2020
Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. Ne consegue che l'assenza di parapetto su una terrazza di copertura di un edificio costituisce elemento decisivo per escludere che l'opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, anche se essa sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario, laddove la praticabilità può valere invece ai fini della qualificazione della situazione come luce irregolare. Per escludere anche questa seconda configurazione giuridica è necessario accertare, avuto riguardo all'attuale consistenza e destinazione dell'opera, oggettivamente considerata, ed alle sue possibili e prevedibili utilizzazioni da parte del proprietario, se e quali limitazioni, ancorché diverse e minori di quelle derivanti da un'apertura avente i caratteri della veduta o del prospetto, possano discenderne a carico della libertà del fondo vicino altrui. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO).
Cass. civ. n. 512/2013
L'apertura sul fondo del vicino, la quale non abbia caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c., sicché, nell'ipotesi di irregolarità, ai sensi dell'art. 902, secondo comma, c.c. il vicino ha diritto di esigere che l'apertura sia resa conforme a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all'altezza minima interna, finalizzata ad impedire l'esercizio della veduta.
Cass. civ. n. 3676/2011
L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente proprietari.
Cass. civ. n. 22553/2009
In materia di diritti reali, la domanda volta ad obbligare il vicino alla regolarizzazione di una luce, pur costituendo quantitativamente un "minus" rispetto alla "actio negatoria servitutis", rappresenta un qualcosa di diverso rispetto a quest'ultima; ne consegue che - proposta domanda originaria di riduzione a distanza legale di una servitù di veduta diretta ed indiretta sul proprio fondo - costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la regolarizzazione di una luce irregolare, atteso che l'accoglimento di detta domanda imporrebbe l'esecuzione di opere non ricomprese nel "petitum" originario.
Cass. civ. n. 8930/2000
Il proprietario del fondo sul quale viene aperta una luce irregolare non ha diritto alla sua chiusura, ma solo alla regolarizzazione di tale luce (art. 902 c.c.), né l'irregolarità della luce può determinare l'usucapione di alcun diritto.
Cass. civ. n. 8693/2000
Una porta non può essere considerata semplice luce irregolare, poiché la sua funzione non è quella di illuminare un locale e di consentire il passaggio dell'aria, ma quella di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo e quindi può essere aperta senza rispettare le distanze prescritte negli artt. 905 e 906 c.c. per le vedute, salvo che sia strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo del vicino (porta-finestra).
Cass. civ. n. 1941/1993
Con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso; in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal subacquirente.
Cass. civ. n. 2368/1988
Con riguardo alla disciplina delle luci che si aprono sul fondo del vicino (art. 901 c.c.), ove quest'ultimo insorga avverso un'apertura, fatta dal confinante, che non corrisponda alle prescrizioni contenute nella norma citata, il giudice che accolga la domanda può legittimamente adottare un comando giudiziale alternativo che ingiunga al confinante di rendere le luci conformi alle prescrizioni suddette ovvero di chiuderle ripristinando lo status quo, atteso che tale formula alternativa non si pone in contrasto con il diritto del vicino di aprire luci sul fondo altrui e che entrambi i comportamenti dedotti nell'ordine giudiziale sono idonei a soddisfare la pretesa del confinante di conformità delle luci alla norma suddetta. Ove però, il convenuto soccombente non provveda, secondo il suo interesse, a regolarizzare le luci o a chiuderle nel termine assegnatogli, l'attore potrà chiedere l'esecuzione, a spese dell'obbligato, della prestazione che ritenga a lui più conveniente.
Cass. civ. n. 5081/1983
Ai sensi dell'art. 902 c.c., l'apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni del precedente art. 901, ed è soggetta al relativo regime. Il vicino, pertanto, ha il diritto, previsto dal secondo comma del citato art. 902, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle indicate prescrizioni, ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiandovi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza (come previsto dall'art. 904 c.c.), ma non anche di chiuderla con modalità diverse da quelle consentite dalla disciplina delle luci (nella specie, addossandovi tavole di legno).
Cass. civ. n. 3439/1977
In base al principio dell'autonomia delle parti, un titolo convenzionale può dar luogo a una luce juris servitutis, con disciplina sottratta, anche soltanto in parte, alle norme degli artt. 901 e seguenti del codice civile.
Cass. civ. n. 643/1976
Costituiscono luci, sia pure irregolari, le finestre che, senza l'uso di mezzi artificiali od anormali, non consentono la prospectio, ossia il comodo affaccio, sul fondo del vicino, anche se esse non hanno le caratteristiche previste nell'art. 901 c.c. Nello stabilire se un'apertura costituisce luce o veduta, il giudice del merito può motivare il suo convincimento con il solo riferimento ai dati riguardanti le caratteristiche dell'apertura in esame. (Nella vicenda di specie, la Corte Suprema ha ritenuto esaurientemente motivata la sentenza del giudice di merito, che definiva luci delle aperture in considerazione della loro rilevante altezza dal pavimento [di metri due e quarantacinque e due e ventiquattro]).
Cass. civ. n. 2597/1975
Le aperture lucifere di un immobile, contiguo al fondo del vicino, quando non abbiano carattere di vedute o di prospetti, sono considerate luci, secondo la previsione normativa dell'art. 902 c.c., anche se non sono state osservate le prescrizioni paradigmatiche dell'art. 901 dello stesso codice; e, mentre da un lato chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli iure proprietatis, dall'altro il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occluderle, quando vi concorrano le condizioni che l'ordinamento prevede e disciplina. Pertanto, fuori dell'ipotesi in cui le parti, nella loro autonomia negoziale, decidano di dar vita contrattualmente ad una servitù anomala in cui l'assoggettamento del fondo servente si traduce in un vincolo reale negativo ne luminibus officiatur, il diritto a mantenere finestre lucifere, regolari o irregolari, non può essere acquistato per destinazione del padre di famiglia.