Art. 923 – Codice civile – Cose suscettibili di occupazione

Le cose mobili [812] che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Cass. civ. n. 14553/2024

In tema di deposito di veicoli veicoli rimossi e non reclamati dai proprietari di cui al d.m. n. 460 del 1999, l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia nell'obbligo di procedere alla demolizione e allo smaltimento del veicolo, equiparato a cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c.; pertanto è escluso che l'inerzia nel compimento delle attività previste dalla predetta norma, tra loro indipendenti e non subordinate all'onere di cancellazione dal registro del P.R.A., possa essere compensata a titolo di deposito in quanto attività che resta priva di giustificazione causale ove protratta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 2, come richiamato dal comma 3, del d.m. citato.

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