Art. 922 – Codice civile – Modi di acquisto

La proprietà si acquista per occupazione[923], per invenzione [927], per accessione [934 ss.], per specificazione [940], per unione o commistione [939], per usucapione [1158 ss.], per effetto di contratti [1376], per successione a causa di morte [456] e negli altri modi stabiliti dalla legge.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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