Art. 926 – Codice civile – Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13362/2023
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Cass. civ. n. 20784/2007
La norma dell'art. 2926 c.c., che consente al terzo proprietario della cosa assegnata in sede esecutiva di rivolgersi all'assegnatario per ripetere la somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione nei casi in cui il pregiudizio subito dal terzo possa essere superato con gli ordinari rimedi oppositori previsti dal codice di rito in relazione alle procedure esecutive, salva la possibilità per il terzo di proporre azione di arricchimento nei confronti del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda restitutoria che il terzo, a sua volta debitore del datore di lavoro dei creditori assegnatari delle somme, aveva proposto una volta che era stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la sua opposizione agli atti esecutivi).
Cass. civ. n. 6205/1979
L'assimilazione in via analogica tra l'assicurazione volontaria contro gli infortuni e l'assicurazione sulla vita non può essere totale e assoluta, in quanto il rischio coperto dalla prima forma di assicurazione, per la sua peculiarità, può riguardare soltanto l'espletamento di una specifica attività professionale e non qualunque evento generico che incida sulla vita dell'assicurato; ne consegue che l'art. 1926 c.c., che disciplina l'aggravamento del rischio nell'assicurazione sulla vita derivante dal cambiamento di professione dell'assicurato, non può trovare applicazione nell'assicurazione volontaria contro gli infortuni tutte le volte che il rischio coperto non riguardi una qualunque generica attività lavorativa e professionale, bensì quella specifica, espletata dall'assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, poiché in tal caso, se l'infortunio si realizza a causa di una diversa attività lavorativa, non si tratta di una mera variazione quantitativa del rischio assicurato, che possa legittimare l'eventuale recesso dell'assicuratore dal rapporto assicurativo per aggravamento del rischio, ma della realizzazione di un rischio ontologicamente diverso rispetto a quello assicurato. Nell'assicurazione volontaria contro gli infortuni la clausola secondo cui sono irrilevanti i cambiamenti di mansioni lavorative che non determinino aggravamento del rischio assicurato rispetto all'attività professionale o lavorativa espletata all'atto della sottoscrizione della polizza, non può essere estesa fino a comprendere l'ipotesi in cui il cambiamento delle mansioni comporti un rischio diverso, in quanto il termine «mansioni» attiene esclusivamente alle variazioni quantitative della medesima attività professionale o lavorativa. .
Cass. civ. n. 4375/1976
L'art. 2926 c.c., ove dispone che il terzo proprietario di bene mobile, assegnato al creditore procedente in esito ad esecuzione forzata, ha sessanta giorni per ripetere dall'assegnatario in buona fede la somma corrispondente al credito soddisfatto con la assegnazione, va inteso nel senso che il terzo deve proporre l'azione giudiziaria di ripetizione entro il predetto termine, e che l'inosservanza di quest'ultimo comporta decadenza dall'azione. a nulla rilevando un'eventuale richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata entro i sessanta giorni. Il terzo proprietario di bene mobile, che sia stato oggetto di espropriazione forzata e di assegnazione, ha diritto di ripetere dall'assegnatario, ai sensi dell'art. 2926 c.c., la sola somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, rimanendo così preclusa, verso l'assegnatario medesimo, ogni pretesa diversa o superiore. L'assegnatario di un autoveicolo, in esito ad espropriazione forzata, ha diritto di pretendere tutti i documenti inerenti all'autoveicolo medesimo, rivolgendosi, ove occorra, al terzo venditore che abbia omesso di consegnarli all'acquirente. In quest'ultima ipotesi, non rileva che la vendita sia stata effettuata dal terzo con patto di riservato dominio, in quanto tale patto differisce il trasferimento della proprietà, ma non esime il venditore, salvo espressa previsione contraria, dall'obbligo di consegnare, con la cosa, tutti gli accessori e le pertinenze della stessa.
Cass. civ. n. 3861/1976
Qualora il giudice dell'esecuzione assegni, al creditore procedente, una somma che il debitore aveva versato, a titolo di cauzione, in controversia contro di lui instaurata da un terzo (nella specie, con denuncia di nuova opera), l'azione promossa da detto terzo per rimuovere gli effetti dell'assegnazione, in quanto pregiudizievoli del suo diritto sulla cauzione, rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 2926 c.c., stante la natura reale di quel diritto. Ne consegue che tale azione, essendo rivolta a rendere inoperante l'assegnazione tanto negli effetti satisfattori del creditore, quanto in quelli liberatori del debitore, va proposta in contraddittorio necessario di entrambi detti soggetti.