Art. 950 – Codice civile – Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 865/2025
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 11557/2024
Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
Cass. civ. n. 4084/2024
La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione.
Cass. civ. n. 30785/2023
In tema di procacciamento di affari, qualora le parti stabiliscono un "rappel", ossia una provvigione aggiuntiva rispetto a quella "base", la stessa non dà luogo ad un rapporto autonomo, con la conseguenza che il diritto al compenso dell'intermediario non si prescrive nel termine annuale previsto dall'art. 2950 c.c., ma nel più lungo termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 25223/2023
In tema di demanio necessario marittimo, i bacini d'acqua salmastra possono dirsi demaniali o meno, alla stregua del criterio finalistico-funzionale, in base alla loro attitudine a servire agli usi del mare, sicché non è sufficiente la loro comunicazione con il mare, essendo necessario che ad essi possano estendersi le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, con la conseguenza che sono demaniali quando sono prossimi o direttamente comunicanti col mare, alla stregua di un'appendice o accessione dello specchio d'acqua, essendoci anche destinazione all'uso pubblico, mentre sono di natura privata quando il canale sia tale da integrare solo una fonte di alimentazione dello specchio d'acqua lontano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto appartenere al demanio marittimo necessario il bacino d'acqua salmastra venutosi a creare per effetto della irreversibile trasformazione dell'argine di un fiume, siccome posto immediatamente prima dello sbocco sul mare di quest'ultimo e collegato, senza sbarramenti, al tratto finale dello stesso e dunque al mare).
Cass. civ. n. 11074/2023
L'azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l'azione di regolamento del confine, e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti.
Cass. civ. n. 1910/2023
La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Ne consegue che, per la regola dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1 c.p.c., la riforma in appello del capo di sentenza relativo all'azione di regolamento di confini non può che comportare la riforma del capo di sentenza relativo all'azione di rilascio, anche se quest'ultimo non sia stato attinto dai motivi di impugnazione.
Cass. civ. n. 1910/2023
La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Ne consegue che, per la regola dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1 c.p.c., la riforma in appello del capo di sentenza relativo all'azione di regolamento di confini non può che comportare la riforma del capo di sentenza relativo all'azione di rilascio, anche se quest'ultimo non sia stato attinto dai motivi di impugnazione.
Cass. civ. n. 803/2022
Nelle azioni di regolamento di confini e di accertamento negativo della servitù, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni.
Cass. civ. n. 13418/2022
Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore.
Cass. civ. n. 14048/2021
Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 c.nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica dell"actio finium regundorum" di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale potrà disapplicare l'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo.
Cass. civ. n. 34825/2021
In tema di regolamento di confini, premesso che per determinare il confine è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ivi comprese la prova testimoniale e per presunzioni, il ritrovamento dei termini lapidei (nella specie, un muro la cui preesistenza era stata rilevata dal consulente tecnico e riferita dai testi escussi) già apposti dalle parti o dai loro danti causa, e dapprima non apparenti fuori del suolo, può costituire una prova decisiva, se vi era una zona di possesso promiscuo e può fondare, in tal caso, una presunzione di regolamento stragiudiziale del confine mentre, se risulta provato che vi furono modificazioni nella determinazione del confine e nella conseguente apposizione di termini, esso costituisce un indizio che il giudice di merito può apprezzare nel quadro di tutte le altre risultanze processuali.
Cass. civ. n. 20912/2021
L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica.
Cass. civ. n. 22095/2020
Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/07/2018).
Cass. civ. n. 20537/2020
In tema di mediazione, il termine di prescrizione per l'ottenimento, in sede di rivalsa, della somma dovuta a titolo di IVA decorre dal momento dell'emissione della fattura.
Cass. civ. n. 22382/2019
Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
Cass. civ. n. 10066/2018
Mentre l'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione.
Cass. civ. n. 22645/2018
Poiché il "discrimen" tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha inquadrato la vicenda nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, a fronte di una domanda dell'attore che assumeva l'avvenuta realizzazione di una costruzione su di una parte del suo fondo e di una difesa della convenuta la quale, senza contestare il titolo del primo, si era limitata a sostenere che in realtà il suo titolo prevedeva il trasferimento di un bene avente dimensioni tali da includere anche la porzione interessata dalla domanda attorea).
Cass. civ. n. 21833/2018
L'accordo transattivo intervenuto tra creditore e terzo, che comporti l'estinzione dell'ipoteca posta a garanzia del credito, ha come conseguenza la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, ai sensi dell'art. 1955 c.c., perché tale accordo integra un comportamento dal quale deriva un pregiudizio giuridico, non solo economico, sofferto dal fideiussore, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.
Cass. civ. n. 2297/2017
È correttamente qualificata "actio finium regundorum", e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
Cass. civ. n. 25354/2017
In tema di regolamento di confini, l'art. 950 c.c. - nel prevedere che ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia giudizialmente stabilito l'incerto confine tra "due fondi" e che si possa ricorrere, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali - si riferisce non solo ai terreni rustici, ma anche a quelli urbani, edificati o non, essendo la parola "fondo" indicativa dell'unità immobiliare come area suscettibile di tutte le sue possibili utilizzazioni.
Cass. civ. n. 14020/2017
In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine.
Cass. civ. n. 21833/2017
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l’impiego da parte del creditore delle somme ricavate dalla liquidazione di titoli dell’obbligato principale costituiti in pegno, al fine di ridurre la sua esposizione debitoria, potesse costituire condotta idonea a determinare la liberazione dei fideiussori).
Cass. civ. n. 17413/2017
Il credito di regresso del fideiussore, che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore "solvens" può esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo con riserva.
Cass. civ. n. 14131/2016
L'azione di regolamento di confini mira a un accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, non ad imporre il compimento di opere, sicché, ove sia necessaria la demolizione di un muro ai fini recuperatori, non può il giudice imporre - difettando altra e specifica domanda - la ricostruzione del muro stesso sulla linea di confine accertata.
Cass. civ. n. 6740/2016
Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti comunque incerto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'impossibilità di determinare il confine tra i fondi sulla base del frazionamento allegato al contratto definitivo, ha fatto riferimento, onde individuare l'oggetto della compravendita e, con esso, il confine, al frazionamento indicato dalle parti nel contratto preliminare).
Cass. civ. n. 6148/2016
Nell'azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una "vindicatio incertae partis", l'attore è dispensato dall'avanzare un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento.
Cass. civ. n. 26370/2016
In tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, dette figure, pur accomunate dallo svolgimento di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, divergono tra loro in quanto il mediatore presta la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti, mentre il procacciatore di affari agisce, al contrario, nell'esclusivo interesse di una di esse, sia pur in virtù di un rapporto di collaborazione privo del carattere della stabilità, con conseguente applicazione analogica, nei confronti dello stesso, delle disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del diritto al compenso.
Cass. civ. n. 17756/2015
Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo.
Cass. civ. n. 5603/2014
L'effetto recuperatorio del regolamento di confini non muta la natura petitoria dell'azione, sicché, ai fini dell'ordine di rilascio della porzione immobiliare controversa, non occorre accertare l'origine illecita del relativo possesso.
Cass. civ. n. 25007/2013
L'accoglimento della domanda che nega una servitù di passaggio, essendo funzione precipua della porta il transito da un luogo all'altro, deve concernere, se richiesta, anche la chiusura dell'accesso utilizzato per l'esercizio della stessa servitù.
Cass. civ. n. 20144/2013
Allorché il proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, proponga un'eccezione di usucapione, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare l'incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato dall'attore, non muta la natura di detta azione, come invece accade nell'ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, del quale, in conseguenza, viene contestata la validità.
Cass. civ. n. 9652/2013
La regola stabilita dall'ultimo comma dell'art. 950 cod. civ., secondo cui il giudice, in mancanza di altri elementi, per stabilire il confine tra due fondi si attiene a quello delineato dalle mappe catastali, è applicabile anche nel caso in cui al relativo accertamento si proceda in via incidentale, fuori del tipico processo di regolamento di confini (come, nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali, avendo il convenuto contestato l'attendibilità della linea divisoria prospettata dall'attore).
Cass. civ. n. 14993/2012
Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
Cass. civ. n. 11144/2012
Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore "solvens" può esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo con riserva.
Cass. civ. n. 28349/2011
L'azione di regolamento dei confini, essendo volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, presuppone che quest'ultima, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà. Diversamente, l'azione di rivendica della proprietà ha ad oggetto i rispettivi titoli di acquisto di essa, sicché, come tale va qualificata l'azione finalizzata alla soluzione di un conflitto tra titoli relativi allo stesso bene, se in ciascuno di essi quest'ultimo è stato attribuito ad un diverso soggetto.
Cass. civ. n. 3723/2011
In tema di regolamento di confini, il giudice può riscontrare, anche d'ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione, consistente nell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi. Ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione scritta.