Art. 955 – Codice civile – Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36197/2023
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Cass. civ. n. 38591/2021
La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.
Cass. civ. n. 17071/2021
In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Cass. civ. n. 4175/2020
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/01/2018).
Cass. civ. n. 22775/2018
L'accordo transattivo intervenuto tra creditore e terzo, che comporti l'estinzione dell'ipoteca posta a garanzia del credito, ha come conseguenza la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, ai sensi dell'art. 1955 c.c., perché tale accordo integra un comportamento dal quale deriva un pregiudizio giuridico, non solo economico, sofferto dal fideiussore, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.
Cass. civ. n. 21833/2017
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l’impiego da parte del creditore delle somme ricavate dalla liquidazione di titoli dell’obbligato principale costituiti in pegno, al fine di ridurre la sua esposizione debitoria, potesse costituire condotta idonea a determinare la liberazione dei fideiussori).
Cass. civ. n. 10668/2014
Il termine prescrizionale di un anno, di cui all'art. 2955, primo comma, n. 2, cod. civ., si applica ai soli crediti del lavoratore riferiti al corrispettivo della prestazione lavorativa, che sia pagato per periodi non superiori ad un mese, con la conseguenza che è escluso, dall'ambito di applicazione della prescrizione presuntiva, il credito del lavoratore relativo alla ripetizione di una sanzione pecuniaria inefficace.
Cass. civ. n. 26232/2013
L'emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell'adempimento di una propria obbligazione, costituisce atto contrario a norme imperative e non meritevole di tutela. Ne consegue che il fideiussore non resta liberato, ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., per fatto del debitore, ove il pegno, nel quale il fideiussore sostenga di non essersi potuto surrogare per il comportamento doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a garanzia del credito.
Cass. civ. n. 24759/2013
La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.
Cass. civ. n. 7640/2012
In tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, l'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione. Né, in senso contrario, rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che rileva quale fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione.
Cass. civ. n. 19736/2011
Le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 c.c. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto; la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza "ipso facto" al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 c.c., stante l'impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l'applicazione alternativa delle norme indicate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la fattispecie estintiva dell'obbligazione di garanzia prevista dall'art. 1955 c.c., rispetto all'originaria eccezione del fideiussore sollevata ex art. 1957 c.c., evidenziando che, attesa la diversità dei temi di indagine implicati dalle due disposizioni, il giudice non avrebbe potuto, se non illegittimamente, sovrapporne i relativi piani, onde giungere, in via officiosa, a predicare una violazione di legge mai invocata, nè eccepita, dalla parte interessata a tanto onerata).
Cass. civ. n. 19864/2009
L'obbligo, imposto al datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga, non interferisce in alcun modo con la disposizione di cui all'art. 2955, comma primo, n. 2, c.c., né con quella di cui all'art. 2956, comma primo, n. 1, c.c., in tema di prescrizioni presuntive, attenendo detto obbligo all'aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi connessi con il rapporto medesimo, mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto. Ne consegue che la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (operata con la n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità, in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio.
Cass. civ. n. 23922/2007
In tema di garanzia personale, è applicabile all'avallo, che si distingue per i caratteri di letteralità, astrattezza ed autonomia (in quanto sua specificità consiste nel costituire un vincolo giuridico esente da qualsiasi nesso con quello assunto dall'avallato), la norma dettata per la fideiussione dall'art. 1955 c.c. Peraltro, l'avallante, al pari di ogni debitore cambiario, può opporre al possessore della cambiale — così come dell'assegno — circostanze riconducibili al contenuto dell'exceptio doli come l'eccezione di estinzione per pagamento del debito principale nel caso in cui la cambiale non abbia circolato o il possessore di essa sia lo stesso nei cui confronti l'avallato ha estinto l'obbligazione, nel qual caso, dunque, la controversia esula dai confini del rapporto cambiario ed investe il rapporto extracartolare.
Cass. civ. n. 7251/2006
Ai fini dell'applicazione della prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute prevista dall'art. 2955 n. 5 c.c., è necessario che il compratore non faccia commercio delle merci acquistate (indipendentemente dalla sua qualità o meno di commerciante), nel senso che egli deve destinarle al consumo od all'uso proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio né a rendere possibile, a preparare e ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la speculazione, anche singola, presumendosi, per l'appunto, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'operatività della suddetta prescrizione presuntiva, con riferimento al pagamento del prezzo relativo alla fornitura di carburante destinato esclusivamente al consumo e all'uso proprio dell'acquirente e della sua famiglia).
Cass. civ. n. 19183/2003
La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può essere esclusa qualora abbia comportato formalità di documentazione consistenti soltanto nella redazione di scritture contabili, circostanza che non vale ad escludere che si tratti di normale vendita al minuto.
Cass. civ. n. 5535/2003
La prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all'art. 2955 n. 5 c.c., non opera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o più acconti o il frazionamento del pagamento in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l'acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l'esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avendo ritenuto prescritto il credito vantato da una società nei confronti di una dipendente per l'acquisto di un divano, non aveva detratto la relativa somma dalla differenza retributiva richiesta dalla dipendente).
Cass. civ. n. 2975/2000
Poiché l'obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all'obbligazione principale, l'estinzione di quest'ultima determina l'estinzione anche di quella fideiussoria; tuttavia ove l'obbligazione principale sia estinta per prescrizione, non è ammissibile - in forza del vincolo di solidarietà tra obbligato principale e fideiussore - la declaratoria di estinzione d'ufficio della obbligazione del fideiussore, ma è onere di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma, c.c., di eccepire la prescrizione.
Cass. civ. n. 3220/1999
La concessione del diritto di costruire e mantenere dei garage, come diritto di superficie al di sotto del cortile comune di un edificio in condominio, richiede a norma dell'art. 955 c.c. l'espressa volontà delle parti nella prescritta forma scritta.
Cass. civ. n. 9825/1998
Le prescrizioni brevi e presuntive, ex artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1, c.c., continuano ad operare anche in materia di rapporti di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità del rapporto, senza che al riguardo si prospettino profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 Cost.
Cass. civ. n. 656/1998
Non è ravvisabile il fatto del creditore, previsto dall'art. 1955 c.c. come causa di estinzione della fideiussione, nella mancata opposizione del medesimo, creditore anche verso una società di persone di cui il debitore è socio, all'omologazione del concordato preventivo (art. 180, secondo comma, legge fall.), proposto con cessione dei beni personali di questi (art. 160, n. 2, legge fall.), perché il fideiussore, pregiudicabile dalla soddisfazione dei creditori sociali, è perciò legittimato all'opposizione, mentre il creditore se non si oppone, da un lato non omette un'attività a cui è giuridicamente obbligato; dall'altro esercita in tal modo il suo diritto di preferire il concordato preventivo al fallimento per soddisfare i crediti nei confronti della società.
Cass. civ. n. 3161/1997
Il «fatto» del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non può consistere nella mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto; esso deve consistere, pertanto, in un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita di un diritto, e non nella maggior difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.
Cass. civ. n. 5008/1995
La prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955 n. 5 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può trovare applicazione se la vendita, pur rientrando in tale paradigma, sia stata stipulata per iscritto o le parti abbiano espressamente pattuito la dilazione od il frazionamento della solutio, così da escludere che si tratti di una normale vendita al minuto, in cui il pagamento avviene di solito in moneta contante alla consegna della merce o comunque a brevissimo termine e senza rilascio di quietanza. Pertanto, l'operatività della prescrizione de qua non può essere esclusa per il solo fatto che sia stato sottoscritto un buono di consegna, trattandosi di un documento esclusivamente attinente alla prova della ricezione della merce.
Cass. civ. n. 9494/1994
La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute (art. 2955, n. 5, c.c.) è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente. Non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva (fattispecie; vendita di una betoniera ad un imprenditore edile).
Cass. civ. n. 9719/1992
Perché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, prevista dall'art. 1955 c.c., occorre che il creditore abbia, col suo comportamento, causato al garante un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere (giuridicamente) possibile la surrogazione.
Cass. civ. n. 2461/1982
La sanzione, prevista dall'art. 1955 c.c., dell'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per inadempimento da parte del creditore del dovere di conservare al fideiussore il diritto di surrogazione, presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso, tale da determinare pregiudizio alla ragione di rivalsa dell'obbligato al pagamento: il quale comportamento non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore.
Cass. civ. n. 63/1982
Ai fini della liberazione del fideiussore, prevista dall'art. 1955 c.c., il fatto pregiudicante la surrogazione del fideiussore stesso, nella garanzia del credito estinto, deve derivare da violazione di un dovere giuridico posto dalla legge o nascente dal contratto. Ad integrare la fattispecie legale di cui alla citata norma, non è quindi sufficiente la semplice inazione del creditore (dalla quale sia derivato il pregiudizio nella surrogazione), essendo invece necessaria la violazione di un dovere derivante dalla legge o da particolari pattuizioni delle parti ed in modo cioè da potersi il fatto ritenere colposo.