Art. 955 – Codice civile – Costruzioni al disotto del suolo

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se credi che proprietà del terreno e dell'edificio coincidano sempre, stai trascurando un'eccezione importante: il diritto di superficie.
  • Puoi essere proprietario di una casa senza essere proprietario del terreno su cui è costruita: è questo il senso del diritto di superficie, che separa due diritti normalmente uniti.
  • Molti immobili costruiti su aree pubbliche funzionano così: vivi in una casa che è tua, ma il suolo resta del Comune.
  • Questo dettaglio non è neutro: alla scadenza del diritto, l'edificio può tornare al proprietario del terreno, con effetti diretti sul valore dell'immobile.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Cass. civ. n. 3220/1999

La concessione del diritto di costruire e mantenere dei garage, come diritto di superficie al di sotto del cortile comune di un edificio in condominio, richiede a norma dell'art. 955 c.c. l'espressa volontà delle parti nella prescritta forma scritta.

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