Art. 956 – Codice civile – Divieto di proprietà separata delle piantagioni

Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo [952 comma 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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