Art. 956 – Codice civile – Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo [952 comma 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se credi che proprietà del terreno e dell'edificio coincidano sempre, stai trascurando un'eccezione importante: il diritto di superficie.
- Puoi essere proprietario di una casa senza essere proprietario del terreno su cui è costruita: è questo il senso del diritto di superficie, che separa due diritti normalmente uniti.
- Molti immobili costruiti su aree pubbliche funzionano così: vivi in una casa che è tua, ma il suolo resta del Comune.
- Questo dettaglio non è neutro: alla scadenza del diritto, l'edificio può tornare al proprietario del terreno, con effetti diretti sul valore dell'immobile.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 4072/2008
In tema di diritti di superficie, la proprietà separata del cosiddetto soprassuolo arboreo, se sorta nella vigenza del codice civile del 1865 (nella specie piante di ulivo distribuite in due piccoli gruppi con altra pianta distanziata), non può che essere limitata alle piantagioni esistenti al momento della costituzione del relativo diritto, e non investe l'intera estensione del fondo con esclusione del diritto di piantare, ove non espressamente previsto, nuovi alberi, fatta eccezione che questi fossero cresciuti per germinazione spontanea da quelli preesistenti.
Cass. civ. n. 598/1988
è manifestamente inamissibile, in quanto implica scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 c. c., nella parte in cui non prevede il divieto di proprietà separata delle piantagioni anche in relazione a situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'attuale codice civile, in riferimento agli art. 41 e 42 cost.