Art. 958 – Codice civile – Durata
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni [957 comma 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1433/1974
Il contratto di mandato di credito non è un negozio trilatero, perché si perfeziona col solo intervento del mandante e del mandatario, ed è giuridicamente autonomo rispetto al mutuo concesso dal mandatario in esecuzione di esso. In tema di mandato di credito, non sono compensabili tra loro, per difetto del presupposto della reciprocità, il credito del mandatario verso il terzo (cui egli, in esecuzione del mandato abbia fatto credito) e quello vantato dal mandante verso il mandatario. In tema di mandato di credito, l'equiparazione del mandante al fideiussore importa l'applicabilità, in via di analogia, delle norme sulla fideiussione, alla obbligazione sussidiaria di garanzia derivante a carico del mandante.