Art. 959 – Codice civile – Diritti dell’enfiteuta
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840].
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni [817, 934 ss.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se utilizzi un terreno senza esserne proprietario, potresti trovarti in un rapporto di enfiteusi, con diritti ma anche obblighi precisi.
- Potresti utilizzare un terreno per tutta la vita senza esserne proprietario: l'enfiteusi è un istituto antico che ancora oggi sopravvive in molti rapporti, soprattutto in ambito agricolo.
- L'enfiteuta non è un semplice utilizzatore: ha il dovere di migliorare il fondo e di corrispondere un canone al proprietario.
- Esiste però una via per diventare proprietario: l'affrancazione, cioè il pagamento di una somma che consente di acquisire definitivamente il bene.
Massime correlate
Cass. civ. n. 52/1995
Il diritto dell'enfiteuta al pieno godimento del fondo non può in alcun modo essere limitato, in costanza del contratto di enfiteusi, dalla imposizione di una servitù passiva da parte del direttario.