Art. 959 – Codice civile – Diritti dell’enfiteuta

L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840].

Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni [817, 934 ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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