Art. 960 – Codice civile – Obblighi dell’enfiteuta
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali [2763].
L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20242/2023
L'eccezione di prescrizione può essere proposta in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2939 c.c., dagli aventi causa del debitore, anche in caso di prescrizione presuntiva, poiché essa, al pari di quella estintiva, mira a mantenere la garanzia patrimoniale del creditore, paralizzando una pretesa nei confronti del debitore, ed essendo astrattamente deferibile il giuramento decisorio anche nei confronti del terzo surrogante, il quale, con la surroga, viene messo nella condizione di disporre del diritto che il debitore non esercita.
Cass. civ. n. 16724/2023
In tema di enfiteusi, il diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa).
Cass. civ. n. 19694/2022
In tema di garanzia patrimoniale, l'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale, sicché non è configurabile tale figura contrattuale nell'ipotesi in cui non sia previsto che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrano ad estinguere il debito.
Cass. civ. n. 15822/2022
Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia dalle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne consegue che, sia nel caso di enfiteusi urbana che rurale, le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria.
Cass. civ. n. 160/2008
L'acquisto della proprietà di costruzioni anteriori al 1941 mediante affrancazione dovrà essere effettuato ad un prezzo adeguato alla realtà economica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.
Cass. civ. n. 19240/2004
Al fine di paralizzare l'eccezione presuntiva di pagamento, unici mezzi idonei sono l'ammissione, da parte del debitore che la opponga, di non avere estinto l'obbligazione, oppure il deferimento al debitore, da parte del creditore del cui diritto sia stata opposta la prescrizione, del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all'estinzione del debito, sicché l'esito di un simile mezzo di prova sarà l'accertamento della verificazione dell'estinzione del debito stesso.
Cass. civ. n. 143/1997
E' incostituzionale l'art. 1 comma 1 e 4, l. 22 luglio 1966 n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.
Cass. civ. n. 406/1988
è illegittimo, per violazione dell'art. 42 cost., l'art. 1 l. 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico, e quindi del capitale di affrancazione, sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
Cass. civ. n. 4328/1982
Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia delle leggi 22 luglio 1966, n. 607 e 18 dicembre 1970, n. 1138, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cass. civ. n. 1614/1978
Non sono incompatibili con la concessione in enfiteusi di fondo agricolo le clausole contrattuali che costituiscano a carico dell'enfiteuta obbligazioni personali, ove queste, pur limitando le facoltà di godimento del suolo o del sottosuolo, non precludano le possibilità di sfruttamento di quel fondo secondo la natura ed il contenuto tipico del diritto d'enfiteusi (nella specie, trattandosi di patti che vietano l'utilizzazione di eventuali giacimenti minerari o sorgenti d'acqua sotterranee, nonché la costruzione di fabbricati non agrari).
Cass. civ. n. 2311/1975
La facoltà del creditore di definire giuramento, a norma dell'art. 2960 c.c., al debitore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva, al fine di far accertare se si sia verificata o meno l'estinzione del debito, è subordinata al concorso delle condizioni previste dall'art. 2959 c.c. per l'opponibilità dell'eccezione medesima; pertanto, qualora risulti che il debitore opponente la prescrizione presuntiva abbia ammesso in giudizio la mancata estinzione dell'obbligazione, legittimamente il giudice revoca il provvedimento di ammissione del giuramento, anche se questo sia stato già prestato.
Cass. civ. n. 2548/1969
L'anticresi costituisce una misura di rafforzamento dell'obbligazione, che dà vita ad un rapporto accessorio di garanzia, in virtù del quale il creditore acquisisce il diritto di ritenzione sull'immobile fino ad integrale soddisfacimento delle sue ragioni, con la facoltà di far suoi i frutti fino al soddisfacimento del suo credito. Pertanto, non sarebbe realizzabile con detto contratto lo scopo pratico, che eventualmente perseguissero i contraenti, di sostituire al diritto di credito la proprietà dell'immobile consegnato, poiché tale patto sarebbe nullo per il divieto del patto commissorio.