Art. 964 – Codice civile – Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali [1009].
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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